Cassazione Penale, Sentenza n. 30457/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Crotone che ha rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. per la possibile commissione del reato di lottizzazione abusiva. La contestazione riguarda 25 case mobili collocate in un campeggio balneare: i ricorrenti sostengono che tali manufatti rientrano nell'art. 3, comma 1, lett. e.5 del TUE (edilizia libera per strutture ricettive all'aperto), specie dopo la modifica del 2020 che ammetterebbe la collocazione "in via continuativa" senza necessità di permesso di costruire; adducono inoltre legittimo affidamento negli atti del Comune (revoca di precedenti ordini di demolizione) e assenza dell'elemento soggettivo (colpa/dolo), nonché violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare e possibilità di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati o inammissibili. Ha ritenuto sussistente il fumus del reato di lottizzazione abusiva sulla base della motivata valutazione del giudice del merito che ha accertato la perdita della caratteristica di amovibilità delle case mobili (fissazione alle piazzole, collegamento alle utenze, bullonatura, supporti stabili), l'assenza di meccanismi di rotazione e una destinazione non temporanea (contratti annuali e permanenza continuativa). La Corte ha interpretato la lett. e.5 TUE alla stregua che la novella del 2020 non elide il requisito della temporaneità funzionale richiesto per l'esenzione dal permesso di costruire nelle strutture ricettive all'aperto; ha inoltre escluso che il comportamento del Comune e l'oscurità normativa escludano automaticamente la rimproverabilità, non ravvisando in concreto un affidamento legittimo tale da escludere la colpa. Infine la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata e giustificata dal periculum in mora connesso all'aumento del carico urbanistico; il sequestro non era finalizzato alla confisca, per cui l'art.1 del Primo Protocollo CEDU non trovava applicazione nel senso invocato dai ricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE), art. 3, comma 1, lett. e.5
"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate ... che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali"
La Corte ha ritenuto che la novella del 2020 non sopprima il requisito della temporaneità funzionale: l'esenzione dal permesso di costruire opera solo per manufatti che mantengano caratteri di amovibilità e destinazione turistica (sosta/soggiorno con alternanza di utenti). La collocazione continuativa di manufatti formalmente mobili ma stabilizzati sul terreno integra trasformazione permanente del territorio e richiede titolo abilitativo.
Codice penale, art. 2, quarto comma
Rinvocata dai ricorrenti come criterio di applicazione della norma penale più favorevole (retroattività delle disposizioni integratrici), ma la Corte ha ritenuto che l'interpretazione favorevole non estenda l'esenzione quando i fatti dimostrino la perdita di amovibilità e la destinazione permanente.
T.U.E., art. 44 (richiamato dai ricorrenti)
Richiamato in rapporto alla disciplina delle opere edilizie; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma urbanistica ai fini della verifica del fumus della lottizzazione abusiva.
Richiamato in relazione alla responsabilità penale (colpa/dolo); la Corte ha ritenuto che, nella fase sommaria cautelare, emergesse almeno la colpa per la consapevolezza della stabile destinazione delle strutture.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 5
Richiamato come parametro di valutazione dei diritti; tuttavia la decisione si è concentrata sulla legittimità della misura cautelare alla luce della normativa nazionale e del fumus del reato.
Primo Protocollo alla CEDU, art. 1
I ricorrenti hanno invocato la tutela della proprietà; la Corte ha osservato che il sequestro non era disposto in vista di una confisca e quindi l'art.1 Prot.1 non era applicabile nella misura invocata.
Massime di principio
- La semplice qualifica formale di "case mobili" non esclude automaticamente l'obbligo di permesso di costruire: rilevano l'effettiva amovibilità, l'assenza di collegamenti permanenti al suolo e la destinazione funzionale a soste/soggiorni turistici con alternanza di utenti.
- La novella legislativa che consente la collocazione "anche in via continuativa" nelle strutture ricettive non estende l'esenzione a manufatti che, di fatto, sono stabilizzati e destinati ad uso abitativo permanente: la temporaneità funzionale resta requisito sostanziale.
- Il legittimo affidamento negli atti dell'amministrazione comunale può essere considerato, ma non è di per sé in grado di escludere la responsabilità penale ove dagli accertamenti emerga consapevolezza della stabile trasformazione del territorio.
- In sede di riesame cautelare il giudice valuta sommariamente il fumus del reato e può rilevare, ictu oculi, anche profili dell'elemento soggettivo solo se emergenti con chiarezza; non è però ammesso un sindacato esteso sui fatti di merito.
- La proporzionalità della misura cautelare deve essere valutata con riferimento al periculum in mora (es. incremento dell'impatto urbanistico) e la restituzione condizionata può essere ritenuta inadeguata quando sussista il rischio di consolidamento dell'illegalità.
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