Cassazione Penale, Sentenza n. 16499/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 06/10/2022; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 in quanto la contestazione dell'addebito disciplinare sarebbe avvenuta alla sola presenza del Comandante del Reparto e non del Direttore dell'istituto, e senza contestuale convocazione davanti al Consiglio di Disciplina, con conseguente lesione del diritto di difesa
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la contestazione fosse stata formalizzata il 02/09/2021 con atto regolarmente sottoscritto e che il detenuto fosse presente davanti al Consiglio di Disciplina il 09/09/2021, avendo dunque sette giorni per organizzare la difesa. È stato inoltre accertato che la contestazione era stata effettuata dal Comandante del reparto su delega del Direttore e in presenza di altro appartenente al ruolo degli ispettori; la delega è ammessa e non integra di per sé nullità se non è provato un concreto pregiudizio per il detenuto. La doglianza sulla mancata immediata presenza del Direttore è stata altresì considerata tardiva, dovendo l'eccezione essere sollevata all'apertura dell'udienza disciplinare. Conseguentemente non è stata dichiarata alcuna nullità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Disciplina i tempi e le modalità del procedimento disciplinare in carcere: rapporto dell'operatore, trasmissione al direttore, contestazione entro dieci giorni, eventuali accertamenti e convocazione del detenuto o del Consiglio di Disciplina entro dieci giorni. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la delega del Direttore al personale di Polizia Penitenziaria è compatibile con il principio, purché non risulti un concreto pregiudizio per il detenuto
Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri) - regola n. 59
i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un'assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; 4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e interrogarli o farli interrogare; 5. avere l'assistenza gratuita di un interprete, qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento
Richiama l'obbligo di garantire al detenuto conoscenza dettagliata delle accuse e adeguato tempo e mezzi per difendersi; la Corte ha verificato che tali garanzie sono state rispettate nel caso concreto (contestazione formale e sette giorni prima dell'udienza)
art. 2, comma 1, Regolamento sull'ordinamento penitenziario
Prevede che il Direttore assicura l'ordine e la disciplina avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze; la Corte ha ritenuto che da tale disposizione si possa ricavare la possibilità di delega operativa da parte del Direttore
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Norme sulle nullità processuali: la Corte ha richiamato il principio secondo cui le eccezioni procedurali devono essere tempestivamente sollevate e che alcune nullità si dichiarano soltanto se hanno concretamente danneggiato l'interessato
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La contestazione dell'addebito può essere effettuata da un delegato del Direttore se la delega è reale o se risulta dalla gestione organizzativa dell'istituto; la mera assenza fisica del Direttore non determina automaticamente nullità
- Non c'è nullità automatica dell'atto disciplinare salvo che il detenuto provi un concreto pregiudizio derivante dalla violazione delle formalità previste
- Deve intercorrere un ragionevole lasso di tempo tra contestazione e udienza disciplinare per consentire la preparazione della difesa; un termine di circa una settimana può essere ritenuto congruo a seconda delle circostanze
- Le eccezioni procedurali rilevabili in udienza disciplinare devono essere sollevate tempestivamente (es. all'apertura dell'udienza), altrimenti si può incorrere in decadenza
- La valutazione complessiva della regolarità del procedimento tiene conto non solo della forma ma della sostanza: se il detenuto è stato informato dell'addebito, ha potuto partecipare all'udienza e difendersi, le formalità meno rigorose possono non essere sanzionate
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