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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36473/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del 23/02/2024. I motivi principali erano: (1) mancata traduzione dell'ordinanza in una lingua nota all'indagato (pur essendovi atto di presenza dell'interprete al momento dell'esecuzione), con conseguente pregiudizio del diritto di partecipare consapevolmente all'interrogatorio di garanzia; (2) notificazione del decreto di fissazione dell'interrogatorio il giorno precedente quando gli uffici di cancelleria erano chiusi, con interrogatorio fissato la mattina successiva in carcere alle 9:30, circostanza che avrebbe impedito al difensore l'accesso agli atti posti a fondamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (a) le questioni sulla validità dell'interrogatorio (es. tempestività dell'avviso al difensore e accesso alla cancelleria) non possano essere sollevate con ricorso per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., ma debbano essere dedotte davanti al GIP e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà (art. 310 cod. proc. pen.); (b) la censura sulla mancata traduzione è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato l'esistenza di un interesse concreto e verificabile né come la mancata conoscenza tempestiva della motivazione dell'ordinanza avrebbe inciso sulle strategie difensive (principio consolidato richiamato anche da Sez. U., Niecko). Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria; la sentenza va trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Indica il reato contestato (associazione a delinquere) posto a fondamento dell'ordinanza cautelare; citato per specificare le imputazioni sostanziali.

  • art. 603-bis cod. pen.

    Indica il reato contestato (tratta/agevolazione dell'immigrazione o reato previsto), anch'esso posto a fondamento dell'ordinanza cautelare.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti per formulare i motivi di cassazione; in pratica disciplina i presupposti formali del ricorso.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che il ricorso per cassazione 'per saltum' contro i provvedimenti cautelari è limitato alle ordinanze che dispongono la misura coercitiva e non può essere usato per censurare atti successivi (es. interrogatorio o avvisi) o questioni di fatto riservate al giudice di merito.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio di garanzia; la Corte ha ritenuto che l'eventuale invalidità dell'interrogatorio debba essere fatta valere con i rimedi ordinari davanti al GIP/tribunale della libertà e non con il ricorso per cassazione diretto.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come il rimedio corretto (ricorso al tribunale della libertà) per ottenere la remissione in libertà per vizi relativi ad atti successivi all'adozione della misura cautelare.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dalla giurisprudenza richiamata come esempio di censure che comportano accertamenti di fatto e quindi inammissibili in ricorso per cassazione diretto contro ordinanza genetica.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione esecutiva applicata dalla Corte: la sentenza deve essere trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari per gli adempimenti previsti in materia di informazione al detenuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione 'per saltum' contro ordinanze cautelari (art. 311, comma 2) è limitato alle impugnazioni dell'ordinanza che dispone la misura: questioni relative ad atti successivi (es. nullità dell'interrogatorio, avvisi al difensore, accesso alla cancelleria) devono essere sollevate al GIP e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà.
  • La mancata traduzione di un provvedimento cautelare da sola non determina automaticamente la nullità: l'indagato alloglotta deve allegare e dimostrare un interesse concreto e in che modo la mancata conoscenza tempestiva abbia inciso sulle strategie difensive; la valutazione sulla congruità del termine per la traduzione è questione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Se la notifica del decreto di fissazione dell'interrogatorio e la tempistica impediscono l'effettivo esercizio della difesa (accesso agli atti), la via corretta è la deduzione davanti al GIP o il ricorso al tribunale della libertà, non il ricorso diretto per cassazione.
  • I ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie; è quindi importante valutare la strada processuale corretta prima dell'impugnazione.
  • Quando si contesta un atto per nullità che richiede accertamenti di fatto (es. quando la mancata traduzione abbia inciso sulle difese), preparare documentazione e allegazioni specifiche che provino il danno concreto è essenziale per evitare l'inammissibilità.

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