Cassazione Penale, Sentenza n. 6979/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rullo impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto la revoca del regime differenziato ai sensi dell'art. 41‑bis ord. pen. La domanda di revoca si fondava sul "novum" rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 22/07/2022 (che ha riconosciuto un aumento per continuazione e ha assolto da reati di stupefacenti), sull'assunto che la porzione di pena relativa al reato associativo fosse stata ormai espiata e sul profilo che i fatti rimanenti sarebbero anteriori al 2009 (invocando la Corte Cost. n.32/2020 per sostenere la non applicabilità retroattiva della disciplina introdotta dalla legge n.94/2009). In subordine si prospetta un incidente di costituzionalità degli artt. 4‑bis e 41‑bis ord. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU, per la preclusione ai benefici penitenziari.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la permanenza della condizione di pericolosità del Rullo, richiamando in particolare il ruolo direttivo confermato dalla sentenza della Corte d'Appello. Sul profilo della presunta retroattività della norma introdotta con legge n.94/2009 la Corte ha ritenuto che la modifica non costituisca una trasformazione radicale della pena tale da integrare divieto di applicazione retroattiva ai sensi della Corte Cost. n.32/2020; pertanto la disciplina può trovare applicazione anche nell'esecuzione in corso. L'incidente di legittimità costituzionale sulla disciplina dei benefici è stato giudicato improcedibile per difetto di rilevanza e per non essere la sede processuale corretta (la questione andrebbe proposta nel giudizio sul diniego concreto del beneficio). Conseguentemente il ricorso viene rigettato (e segue la condanna alle spese processuali ex lege).
Norme richiamate
Regime differenziato applicato ai detenuti ritenuti di elevata pericolosità. La Corte ha ritenuto legittima la mancata revoca quando persistono indicatori di collegamento con il contesto associativo, anche se parti di pena per il reato associativo risultassero espiate.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la sentenza della Corte d'Appello del 22/07/2022 ha confermato il ruolo direttivo del Rullo nel clan, elemento ritenuto significativo per la valutazione della pericolosità.
Norma che disciplina l'accesso ai benefici penitenziari per soggetti non collaboranti sottoposti a regime speciale; la Corte ha richiamato che, secondo l'attuale formulazione, i benefici esterni possono essere concessi solo dopo la revoca/non proroga del 41‑bis, ma ha rilevato che la questione relativa all'illegittimità di tale disciplina non era rilevante nel presente procedimento.
Ha introdotto la possibilità di mantenere il regime differenziato anche quando nel cumulo sia presente una fattispecie di cui all'art. 4‑bis, anche se la pena per quella fattispecie fosse stata espiata. La Corte ha ritenuto applicabile la norma, non configurandosi una trasformazione radicale della pena.
Corte Cost. n.32/2020
Principio richiamato dalla difesa per sostenere che modifiche peggiorative non possono applicarsi retroattivamente quando trasformano radicalmente la natura esecutiva della pena (es. da esecuzione 'fuori' a 'dentro'). La Corte ha però ritenuto che la modifica del 2009 non abbia tale impatto paradigmatico nel caso concreto.
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di divieto di retroattività delle norme penali più gravose; richiamato nel ragionamento sulla non applicabilità retroattiva di modifiche peggiorative, ma la Corte ha ritenuto che qui non ricorra una trasformazione radicale che lo impedisca.
artt. 3 e 27 Cost.; art. 3 CEDU
Richiamati dalla difesa per la prospettata illegittimità costituzionale della disciplina che escluderebbe l'accesso ai benefici, per violazione del principio di uguaglianza e del principio della finalità rieducativa. La Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel giudizio odierno e improcedibile nella sede proposta.
art. 41‑bis comma 2 sexies ord. pen.
Richiamato come parametro relativo all'assimilazione della decisione di rigetto della revoca alla conferma di una proroga; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di merito sulle decisioni così emesse (possibile controllo solo per violazione di legge o assoluta carenza di motivazione).
Massime di principio
- Le valutazioni sulla permanenza della pericolosità sono di natura valutativa e, se adeguatamente motivate dal Tribunale, sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi di legge o assoluta carenza di motivazione.
- L'esistenza di una sentenza che modifica l'inquadramento delle condanne (es. assoluzioni su alcuni capi o aumento per continuazione) non determina automaticamente la revoca del 41‑bis se permangono elementi che indicano collegamenti o ruolo direttivo nell'associazione criminale.
- Le modifiche legislative peggiorative successive al fatto non si applicano retroattivamente solo se determinano una trasformazione sostanziale e radicale della natura della pena (criterio di Corte Cost. n.32/2020); cambiamenti di maggiore afflittività non implicano automaticamente inapplicabilità retroattiva.
- I profili di illegittimità costituzionale relativi al diniego di benefici devono essere sollevati nella sede e nel tempo processuale opportuni (es.: ricorso avverso il diniego del beneficio), altrimenti possono risultare improcedibili o non rilevanti.
- La disciplina che limita l'accesso ai benefici per i soggetti sottoposti a 41‑bis può essere contestata, ma l'efficacia del rilievo dipende dalla specificità della questione e dal corretto inquadramento processuale; non basta un rilievo anticipato nel giudizio sulla revoca del regime.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →