Cassazione Penale, Sentenza n. 35966/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, per non avere ottemperato al provvedimento del Questore di Milano che gli vietava l'accesso per nove mesi ad aree di parcheggio adiacenti al Cimitero Monumentale e vie limitrofe. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità del provvedimento questorale per carenza di motivazione sul concreto pericolo per la sicurezza pubblica (sostenendo che dalla mera attività di parcheggiatore abusivo non deriverebbe un rischio concreto); 2) difetto dell'elemento soggettivo perché la notifica era in lingua italiana e l'imputato, cittadino rumeno, non avrebbe compreso il contenuto del divieto; 3) conseguente richiesta di disapplicazione dell'atto amministrativo e annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, rilevando che il ricorrente non ha confutato la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato che: il divieto del Questore era conosciuto e adeguatamente motivato; la valutazione del pericolo per la sicurezza ha natura anche astratta e può fondarsi sulla reiterazione della condotta (parcheggiatore abusivo) che sacrifica la fruibilità dell'area e può innescare contrasti degenerativi; la contravvenzione è punita anche a titolo di colpa e l'ignoranza della lingua italiana è esclusa alla luce della presenza continuativa in Italia dal 2012, di precedenti condanne per lo stesso reato e della annotazione della comprensione della lingua nel verbale di identificazione. Conseguentemente il ricorso è respinto, il provvedimento impugnato resta confermato, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 - art. 9, commi 1 e 2
art. 9, commi 1 e 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
Le condotte reiterate di parcheggiatore abusivo che ostacolano accessibilità e fruizione delle infrastrutture costituiscono il presupposto perché l'autorità possa adottare misure inibitorie; la reiterazione è dato oggettivo che legittima la valutazione del rischio astratto per la sicurezza collettiva.
d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 - art. 10, comma 2
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
La violazione del divieto di accesso disposto dal Questore integra la contravvenzione; la norma è applicabile anche quando il provvedimento amministrativo fonda la misura su una valutazione di pericolo non necessariamente concretamente manifestato, purché adeguatamente motivata.
codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per irrogare l'obbligo di versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Un provvedimento questorale che imponga divieti di accesso può essere legittimo anche se motiva il pericolo per la sicurezza in termini astratti, quando sia dimostrata la reiterazione di condotte che compromettono la fruibilità dell'area.
- La valutazione del pericolo operata dall'autorità amministrativa è difficilmente sindacabile in sede giudiziaria se è plausibile, razionale e fondata su elementi oggettivi (es. ripetute condotte dell'interessato).
- La contravvenzione per violazione del divieto di accesso può essere punita anche a titolo di colpa; non è richiesto sempre il nesso con un danno o pericolo concreto già manifestatosi.
- L'eccezione di incapacità di comprendere la notifica per lingua deve essere provata e non può limitarsi ad asserzioni generiche; elementi come lunga residenza nel Paese, precedenti analoghi e constatazione di comprensione nel verbale di identificazione possono escludere l'ignoranza linguistica.
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata: censure generiche o ripetitive delle argomentazioni di merito sono assoggettabili a inammissibilità.
- Chi impugna un provvedimento amministrativo nel processo penale deve indicare profili concreti di illegittimità dell'atto; la mera disamina politica o congetturale del pericolo non è sufficiente a ottenere la disapplicazione.
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