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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20504/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di fermo amministrativo di un'autovettura, riferita a un carico tributario risultante da più cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto perché per una cartella era stato provato il pagamento e per un'altra non risultava la notifica; il giudice aveva ritenuto che l'annullamento di queste cartelle travolgesse il preavviso di fermo. In appello la società di riscossione aveva sostenuto che il preavviso si fondava anche su ulteriori cartelle, regolarmente notificate e non impugnate, idonee a sorreggere comunque la misura. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sulle difese svolte in appello circa l'esistenza di ulteriori cartelle a sostegno del fermo; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la CTR attribuito rilevanza probatoria solo ad alcune cartelle e non ad altre, ignorando la documentazione prodotta sulla regolare notifica di ulteriori ruoli/cartelle.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello non si era pronunciata sull'intero contenuto dell'atto di appello, nel quale la società di riscossione aveva specificamente allegato l'esistenza di ulteriori cartelle regolarmente notificate e non impugnate, potenzialmente sufficienti a sorreggere il preavviso di fermo anche se due cartelle risultavano invalide. La CTR avrebbe dovuto esaminare tutte le cartelle richiamate dall'appellante e verificare se esse bastassero a legittimare la pretesa e la misura cautelare. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26 D.P.R. 600/1973

    richiamato dal contribuente per denunciare l'illegittimità della notifica del preavviso/fasi prodromiche della riscossione; non è però la norma decisiva della pronuncia di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e difese ritualmente devolute; l'omessa considerazione di una specifica difesa integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello il thema decidendum è delimitato dai motivi devoluti; il giudice deve esaminare le censure e le difese effettivamente dedotte dall'appellante.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura della ricorrente è stata formulata in relazione al preteso errato apprezzamento delle prove documentali da parte del giudice di merito.

  • artt. 299 e 300 c.p.c.

    richiamati per escludere che la successione di Agenzia delle entrate-Riscossione a Equitalia determini l'interruzione del processo in corso.

  • art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933

    richiamato insieme al Protocollo del 22 giugno 2017 per affermare che, in assenza dei presupposti ivi previsti, la procura per il giudizio di cassazione ad avvocato del libero foro è invalida per Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    stabilisce la decorrenza dell'estinzione delle società del gruppo Equitalia dal 1° luglio 2017 e il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti attivi, passivi e processuali.

Massime di principio

  • In presenza di una impugnazione avverso un preavviso di fermo amministrativo fondato su più cartelle, il giudice di merito deve esaminare tutte le cartelle specificamente indicate dall'agente della riscossione come presupposti dell'atto, non potendo limitarsi a quelle considerate dal primo giudice se l'appellante ha dedotto ulteriori titoli idonei a sorreggere la pretesa.
  • L'omessa pronuncia sulle difese devolute in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la sentenza non si confronti con una questione decisiva ritualmente proposta e rilevante ai fini della decisione.
  • La legittimità di un preavviso di fermo può essere sostenuta anche da cartelle diverse da quelle eventualmente invalidate o non provate, purché regolarmente notificate e non impugnate; il giudice deve verificare in concreto se il complesso dei titoli residui sia sufficiente a giustificare la misura.
  • Nella valutazione delle prove documentali il giudice di merito non può trascurare documenti specificamente prodotti e rilevanti sul punto decisivo della notifica delle cartelle poste a base dell'esecuzione o della cautela esattoriale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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