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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 263/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace di Milano il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 24 ottobre 2016 per non avere ottemperato all’ordine di allontanamento collegato a un precedente decreto di espulsione del 1° febbraio 2016, la cui impugnazione era già stata respinta. Il Giudice di pace aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse considerato la posizione personale dello straniero, che questi fosse consapevole dell’obbligo di lasciare l’Italia e avesse scelto di rimanervi, e che gli elementi disponibili rendessero verosimile la sua comprensione della lingua italiana. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 286/1998 per omessa valutazione comparativa della vita privata e familiare, deducendo genericamente la convivenza con una cittadina italiana, il lavoro e la presenza regolare dei familiari in Italia; 2) carenza di motivazione sul pericolo di fuga e sulla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, in relazione alla direttiva 2008/115/CE; 3) vizio motivazionale sull’accertamento della conoscenza della lingua italiana e sulla conseguente mancata traduzione del decreto, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.Lgs. 286/1998. Il ricorrente aveva inoltre depositato documentazione il 13 maggio 2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le produzioni documentali del 13 maggio 2019 perché effettuate fuori dalle condizioni previste dall’art. 372 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità: il ricorrente non aveva indicato quando e quali vincoli familiari avesse dedotto e provato nel giudizio di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico; la Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l’assenza del termine per la partenza volontaria può incidere sulla misura coercitiva di esecuzione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso secondo i requisiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né rispettava gli oneri di specificazione degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita la parte intimata; la Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché il procedimento è esente ex lege.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle produzioni effettuate dal ricorrente, in data 13/05/2019, al di fuori delle condizioni di cui all’art. 372 c.p.c., come eccepito dalla Procura generale.

    La produzione documentale in cassazione è inammissibile quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 372 c.p.c.

  • art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 286/1998

    La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non indica in alcun modo quando e quali vincoli familiari abbia dedotto (e provato) nel corso del giudizio di merito, asserendo genericamente nello stesso ricorse che “per dovere di cronaca si informa Codesta Corte che il ricorrente è convivente con cittadina italiana con regolare contratto di lavoro e svolgimento di attività lavorativa e dotata di un’abitazione con contratto registrato”.

    La deduzione della violazione dell’obbligo di valutare la situazione familiare non è scrutinabile se il ricorso per cassazione non specifica quando e quali vincoli siano stati allegati e provati nel giudizio di merito.

  • Direttiva 2008/115/CE, art. 7

    La censura, del tutto generica, è inammissibile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui “non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di stato di soggiorno, solo perchè esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo”.

    La mancata concessione del termine per la partenza volontaria non determina, di per sé, l’invalidità del provvedimento di espulsione, potendo rilevare invece rispetto alla misura coercitiva adottata per darvi esecuzione.

  • art. 13, comma 7, D.Lgs. 286/1998

    Ne terzo motivo si adduce il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” con riguardo all’accertamento della sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dell’espulso, ai fini dell’obbligo di traduzione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 7; in particolare si lamenta che il Giudice di Pace abbia ritenuto che il cittadino albanese “fosse in grado di comprendere il contenuto del provvedimento amministrativo, redatto oltre che nelle lingue veicolari anche in italiano, sulla base del fatto che il ricorrente fosse già presente sul territorio italiano da due anni e sul fatto che egli avesse già proposto impugnazione del precedente provvedimento di soggiorno, oltre che aver presentato a sostegno della sua permanenza documentazione di soggiorno i cui prestampati e la loro sottoscrizione sono redatti in lingua italiana”, e che nel decreto di espulsione si facesse “riferimento ad un’asserita mancanza a reperire un interprete di lingua albanese”.

    La sentenza dà conto della censura relativa all’obbligo di traduzione, ma non enuncia una regola sostanziale sull’art. 13, comma 7: il motivo è dichiarato inammissibile per non conformità ai requisiti processuali del vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale non rispetta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – come riformato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – che ha circoscritto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, la fonte della sua risultanza, le circostanze processuali della discussione e la sua decisività, rispettando gli oneri di specificazione e localizzazione degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La censura motivazionale non rispetta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – come riformato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – che ha circoscritto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Nel denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare il fatto e indicare gli elementi necessari a individuarne la risultanza e la discussione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura motivazionale non rispetta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – come riformato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – che ha circoscritto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di specificazione e localizzazione documentale richiesti per consentire l’esame della censura di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • La censura in cassazione relativa all’omessa valutazione della vita privata e familiare deve indicare specificamente quando e quali vincoli familiari siano stati dedotti e provati nel giudizio di merito; allegazioni generiche non consentono lo scrutinio del motivo.
  • La sola mancanza di un termine per la partenza volontaria previsto dalla direttiva 2008/115/CE non invalida il provvedimento di espulsione amministrativa, potendo incidere sulla misura coercitiva utilizzata per eseguirlo.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; il ricorrente deve identificarlo e indicare la fonte, le modalità e il momento della sua discussione processuale, nonché la sua decisività.
  • Le produzioni documentali in cassazione sono inammissibili se effettuate al di fuori delle condizioni stabilite dall’art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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