Parere n. 943/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dalla signora Maggio Emilia contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9120 del 17.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9120 del 17 febbraio 2025, recante la sospensione della procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell'accertamento dell'eventuale usucapione comunale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, comproprietaria di un'area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune di Modugno per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza previo decreto di esproprio, ha impugnato la nota con cui il Comune ha comunicato la sospensione del procedimento di acquisizione sanante deliberato con atto consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, in attesa di un accertamento giudiziale o mediativo dell'eventuale acquisto per usucapione del compendio. La ricorrente ha dedotto che la deliberazione comunale avrebbe interrotto il termine ventennale dell'usucapione e fatto venir meno l'animus rem sibi habendi; che il termine non sarebbe comunque decorso, dovendo computarsi dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; che l'occupazione illegittima, costituendo illecito permanente, non potrebbe integrare possesso utile all'usucapione senza reintrodurre forme di espropriazione indiretta; e che l'azione civile da lei precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale non definitivo, e ha difeso la possibilità di ottenere giudizialmente l'accertamento dell'usucapione. Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda, ritenendo che, al di là della formale richiesta di annullamento, essa mirasse all'accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune e all'accertamento positivo della persistenza del diritto dominicale della ricorrente.
Il parere
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento della domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in sede giustiziale, sia possibile qualificare l'azione secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato. Nel caso concreto, le censure non tendevano realmente alla mera eliminazione della nota comunale, ma richiedevano una pronuncia dichiarativa sulla titolarità del diritto di proprietà e sull'assenza dei presupposti dell'usucapione comunale. Tale domanda eccede il perimetro del ricorso straordinario, che, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria ed è diretto esclusivamente all'annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda in via principale un diritto soggettivo di proprietà e ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Non è applicabile la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti prevista dall'art. 8 c.p.a., poiché nel caso esaminato la titolarità della proprietà non costituisce una questione pregiudiziale o incidentale, ma l'oggetto principale della domanda. La questione relativa alla natura definitiva o endoprocedimentale della nota comunale e i singoli motivi sostanziali sull'usucapione sono rimasti assorbiti dalla rilevata inammissibilità.
Osservazioni
Qualificazione sostanziale dell'azione
Il Consiglio di Stato può qualificare giuridicamente l'azione esercitata in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla forma e dal nomen iuris utilizzati dalla parte. Nel caso concreto, la domanda formalmente proposta come annullamento è stata individuata come azione di accertamento negativo dell'usucapione comunale e di accertamento positivo della persistenza della proprietà privata.
Natura impugnatoria del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia di mero accertamento.
Giurisdizione sulla proprietà
La domanda avente a oggetto principale l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La previsione dell'art. 8 c.p.a. sulla cognizione incidentale del giudice amministrativo in materia di diritti non è applicabile quando il diritto soggettivo costituisce l'oggetto principale della controversia.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione costituisce il fondamento della procedura di acquisizione sanante deliberata dal Comune, la cui attuazione era stata successivamente sospesa in attesa dell'accertamento dell'eventuale usucapione.
il ricorso straordinario è un rimedio attraverso il quale possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi
Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e non è esperibile per ottenere una pronuncia di accertamento.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
Il ricorso straordinario è precluso quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
La cognizione incidentale dei diritti non consente al giudice amministrativo di decidere una controversia quando la titolarità del diritto di proprietà costituisce la questione principale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla parte.
- Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio e non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia autonoma di accertamento.
- Quando le censure formalmente rivolte contro un atto amministrativo mirano in realtà all'accertamento della titolarità di un diritto soggettivo, la domanda eccede il perimetro del ricorso straordinario.
- La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti soggettivi è ammessa soltanto quando la questione relativa al diritto sia pregiudiziale o incidentale rispetto a una questione principale rientrante nella giurisdizione amministrativa; non opera quando il diritto costituisce l'oggetto principale della controversia.
Inammissibilità del ricorso straordinario sulla sospensione dell'acquisizione sanante
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una comproprietaria privata contro il Comune di Modugno, relativo alla sospensione della procedura di acquisizione sanante di un'area occupata e trasformata dall'ente per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la domanda cautelare è rimasta assorbita.
Premesse fattuali e procedimento comunale
L'area di proprietà, tra gli altri, della ricorrente era stata occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune in assenza di un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici l'avvio del procedimento attuativo e il pagamento o deposito delle somme dovute ai proprietari.
Poiché il procedimento non era stato avviato, la ricorrente aveva sollecitato l'amministrazione. Con la nota n. 9120 del 17 febbraio 2025, il responsabile del Servizio lavori pubblici aveva comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa dell'accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell'eventuale acquisto per usucapione del compendio immobiliare da parte del Comune.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente aveva articolato tre gruppi di censure:
- la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale dell'usucapione e avrebbe escluso l'animus rem sibi habendi del Comune; inoltre, il termine avrebbe dovuto decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e non dal 30 giugno 2003;
- l'occupazione illegittima non avrebbe potuto costituire possesso utile all'usucapione, trattandosi di un illecito permanente, poiché una diversa soluzione avrebbe reintrodotto forme di espropriazione indiretta o larvata;
- la precedente azione civile per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa al diritto di proprietà.
Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha difeso la possibilità di chiedere giudizialmente l'accertamento dell'usucapione.
Qualificazione sostanziale della domanda
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che anche nel procedimento giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l'azione in base alla sua effettiva sostanza, senza vincolarsi alla forma o al nomen iuris scelti dalla parte. Il principio era stato già richiamato dalla Sezione nel parere n. 992/2020.
Secondo il Collegio, le censure non miravano realmente soltanto all'annullamento della nota comunale. Attraverso l'impugnazione, la ricorrente chiedeva in sostanza:
- l'accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune;
- l'accertamento positivo della permanenza del proprio diritto di comproprietà;
- il riconoscimento dell'efficacia interruttiva della deliberazione consiliare n. 27/2020;
- l'affermazione dell'inidoneità dell'occupazione illegittima a fondare l'usucapione;
- l'esclusione di qualsiasi rinuncia abdicativa al diritto dominicale.
Limiti del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria. Ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, esso consente di introdurre azioni dirette all'annullamento di provvedimenti amministrativi, cioè pronunce di carattere caducatorio.
Non è invece possibile utilizzare tale rimedio per ottenere una pronuncia autonoma di accertamento. Il Consiglio di Stato ha richiamato, in proposito, i propri pareri n. 502/2026 e n. 1349/2025.
Giurisdizione sulla controversia proprietaria
Il Collegio ha inoltre osservato che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Nel caso concreto, la domanda aveva come oggetto principale la titolarità del diritto soggettivo di proprietà sul compendio immobiliare, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Non era applicabile l'art. 8 c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti. Tale disposizione opera infatti quando il diritto costituisce una questione accessoria necessaria per decidere una controversia amministrativa; non può essere utilizzata quando, come nel caso esaminato, la titolarità della proprietà costituisce la questione principale.
Conclusione
Per la natura sostanziale della domanda, diretta a ottenere accertamenti sulla proprietà e sull'usucapione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La questione relativa alla natura definitiva o endoprocedimentale della nota comunale e i motivi concernenti il decorso del termine, l'idoneità dell'occupazione e la rinuncia abdicativa non sono stati esaminati nel merito. La domanda cautelare è rimasta assorbita.
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