Cassazione Penale, Sentenza n. 12488/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (15/06/2023) confermata dal riesame (20/07/2023). I motivi di ricorso sono: 1) mancata e/o insufficiente valutazione dell'attendibilità di Carmelo Palmieri e del riconoscimento del ricorrente come autore del tentato omicidio; 2) carenza di elementi a sostegno dell'accusa di ricettazione; 3) vizio nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, ritenuto solo sulla base della presunta personalità irascibile senza considerare l'assenza di precedenti e lo stato di subordinazione al padre; 4) illogicità nella scelta della misura custodiale, ritenendo inidonei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verifiche di violazione di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione e non può riconsiderare i fatti o rivalutare il materiale probatorio; b) il Tribunale del riesame ha fornito motivazione efficace e coerente sulla attendibilità della persona offesa e sugli elementi esterni a corrobore le sue dichiarazioni; c) le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono state adeguatamente motivate con riferimento alla gravità e alla pluralità dei fatti e alla personalità/comportamento dell'indagato; d) la scelta della custodia in carcere è giustificata e gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono stati ritenuti inidonei a prevenire contatti con i correi o il recupero di armi. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte chiarisce che in cassazione le censure sull'insussistenza dei gravi indizi sono ammissibili solo se collegate a specifiche violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione, non a una riconsiderazione dei fatti.
art. 274 lett. a) e b) cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). La Corte conferma che la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione possono essere adeguatamente motivate sulla base della gravità dei fatti, della personalità dell'indagato e del contesto criminale, e sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o normativi evidenti.
art. 275 commi 1 e 3-bis cod. proc. pen.
Attiene alla scelta della misura cautelare. La Corte ritiene legittima la scelta del carcere quando il giudice del merito dimostra l'inidoneità degli arresti domiciliari a evitare i rischi prospettati.
Regola gli strumenti elettronici di controllo a distanza. La Corte ribadisce che una pronuncia di inidoneità degli arresti domiciliari implica, per natura, l'impossibilità di affidarsi ai dispositivi previsti dall'art. 275-bis.
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa; applicato qui per infliggere euro 3.000 al ricorrente.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede limiti alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa nel processo; la Corte osserva che tale regime non si applica pienamente alla fase cautelare, ma il riesame ha comunque valutato la coerenza e la correzione delle dichiarazioni della vittima.
Riferimenti ai reati contestati (concorso, aggravanti, ricettazione, tentato omicidio, detenzione/uso di armi ex L. 895/1967). Nel procedimento cautelare tali contestazioni integrano il quadro fattuale e la gravità che hanno sostenuto la misura custodiale.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non rivede i fatti né rivaluta il materiale probatorio: il controllo è limitato a verificare violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione.
- Per impugnare con successo in cassazione l'applicazione di una misura cautelare occorre indicare violazioni precise di legge o evidenziare incongruenze logiche manifeste nella motivazione; autodenunce generiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la ricerca di elementi di corroborazione rientrano nel giudizio di merito: se adeguatamente motivate, sostengono la sussistenza dei gravi indizi.
- La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) possono essere fondate su elementi che riguardano la gravità dei fatti, la personalità dell'indagato e il suo inserimento in contesti criminali; tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o normativi rilevanti.
- Il giudice del merito può ritenere inidonei gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico se ritiene che non siano efficaci a impedire contatti con correi o il recupero di strumenti del reato; tale valutazione è assorbente e non facilmente censurabile in sede di legittimità.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, ove sussistano profili di colpa, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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