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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12488/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (15/06/2023) confermata dal riesame (20/07/2023). I motivi di ricorso sono: 1) mancata e/o insufficiente valutazione dell'attendibilità di Carmelo Palmieri e del riconoscimento del ricorrente come autore del tentato omicidio; 2) carenza di elementi a sostegno dell'accusa di ricettazione; 3) vizio nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, ritenuto solo sulla base della presunta personalità irascibile senza considerare l'assenza di precedenti e lo stato di subordinazione al padre; 4) illogicità nella scelta della misura custodiale, ritenendo inidonei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verifiche di violazione di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione e non può riconsiderare i fatti o rivalutare il materiale probatorio; b) il Tribunale del riesame ha fornito motivazione efficace e coerente sulla attendibilità della persona offesa e sugli elementi esterni a corrobore le sue dichiarazioni; c) le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono state adeguatamente motivate con riferimento alla gravità e alla pluralità dei fatti e alla personalità/comportamento dell'indagato; d) la scelta della custodia in carcere è giustificata e gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono stati ritenuti inidonei a prevenire contatti con i correi o il recupero di armi. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte chiarisce che in cassazione le censure sull'insussistenza dei gravi indizi sono ammissibili solo se collegate a specifiche violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione, non a una riconsiderazione dei fatti.

  • art. 274 lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). La Corte conferma che la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione possono essere adeguatamente motivate sulla base della gravità dei fatti, della personalità dell'indagato e del contesto criminale, e sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o normativi evidenti.

  • art. 275 commi 1 e 3-bis cod. proc. pen.

    Attiene alla scelta della misura cautelare. La Corte ritiene legittima la scelta del carcere quando il giudice del merito dimostra l'inidoneità degli arresti domiciliari a evitare i rischi prospettati.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Regola gli strumenti elettronici di controllo a distanza. La Corte ribadisce che una pronuncia di inidoneità degli arresti domiciliari implica, per natura, l'impossibilità di affidarsi ai dispositivi previsti dall'art. 275-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa; applicato qui per infliggere euro 3.000 al ricorrente.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede limiti alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa nel processo; la Corte osserva che tale regime non si applica pienamente alla fase cautelare, ma il riesame ha comunque valutato la coerenza e la correzione delle dichiarazioni della vittima.

  • art. 110, 61, n. 2, 648 cod. pen.; 56, 110, 112 n. 2, 61 n. 5, 575 e 577 n. 3 cod. pen.; 61 n.2 cod. pen.; art. 4, comma 1, e 2 lett. a) L. 895/1967; art. 2 e 7 L. 895/1967

    Riferimenti ai reati contestati (concorso, aggravanti, ricettazione, tentato omicidio, detenzione/uso di armi ex L. 895/1967). Nel procedimento cautelare tali contestazioni integrano il quadro fattuale e la gravità che hanno sostenuto la misura custodiale.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non rivede i fatti né rivaluta il materiale probatorio: il controllo è limitato a verificare violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per impugnare con successo in cassazione l'applicazione di una misura cautelare occorre indicare violazioni precise di legge o evidenziare incongruenze logiche manifeste nella motivazione; autodenunce generiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili.
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la ricerca di elementi di corroborazione rientrano nel giudizio di merito: se adeguatamente motivate, sostengono la sussistenza dei gravi indizi.
  • La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) possono essere fondate su elementi che riguardano la gravità dei fatti, la personalità dell'indagato e il suo inserimento in contesti criminali; tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o normativi rilevanti.
  • Il giudice del merito può ritenere inidonei gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico se ritiene che non siano efficaci a impedire contatti con correi o il recupero di strumenti del reato; tale valutazione è assorbente e non facilmente censurabile in sede di legittimità.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, ove sussistano profili di colpa, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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