Cassazione Penale, Ordinanza n. 00236/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità prevista per la ricettazione. In sostanza, ha contestato la valutazione del compendio probatorio, riproponendo censure già svolte in appello e chiedendo una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze di fatto circa la provenienza del bene trovato in suo possesso. Ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non avesse riconosciuto l'ipotesi attenuata, ritenendo la ricettazione non di particolare tenuità in ragione del valore del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio di motivazione fosse, in realtà, una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse motivato in modo lineare e conforme ai principi consolidati sia sull'elemento soggettivo della ricettazione sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, anche in considerazione del valore del bene ricettato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La provenienza illecita della cosa e la consapevolezza dell'agente possono essere desunte anche indirettamente dalla mancata o non credibile giustificazione della provenienza del bene; la valutazione dell'elemento soggettivo è coerente con l'accertamento sulle modalità di acquisizione della res.
L'attenuante/ipotesi attenuata non è applicabile quando, in base alle circostanze concrete, non sia ravvisabile la particolare tenuità del fatto, anche avuto riguardo al valore del bene ricettato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
- Ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene da parte dell'imputato, senza violazione dei principi sull'onere della prova.
- La struttura del reato di ricettazione consente di valorizzare le modalità di acquisizione della cosa per accertare la consapevolezza della sua provenienza delittuosa.
- L'ipotesi attenuata della ricettazione richiede una concreta valutazione della particolare tenuità del fatto, che può essere esclusa quando il valore del bene ricettato non sia modesto.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese in appello non è sufficiente a scardinare una motivazione congrua e coerente del giudice di merito.
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