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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08364/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 7 gennaio 2012, in cui la veicolo dell'attrice risultava fermo a margine della carreggiata e riportava danni alla portiera. L'attrice aveva convenuto la conducente dell'altro veicolo e la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento, sostenendo che l'urto fosse stato causato dalla controparte. I giudici di merito avevano invece ritenuto, sulla base delle testimonianze e soprattutto del materiale fotografico, che l'urto fosse dipeso dall'apertura della portiera del veicolo dell'attrice durante il transito dell'altro mezzo e che il primo veicolo fosse in intralcio alla circolazione, con conseguente responsabilità esclusiva dell'attrice. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a una conferma acritica della decisione di primo grado senza esaminare le censure specifiche; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2054 c.c. e 157 C.d.s., lamentando che non fosse stata applicata la presunzione di corresponsabilità tra conducenti e non fosse stato accertato l'apporto causale della convenuta, esclusivo o concorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la motivazione del Tribunale, pur sintetica, era autonoma e non apparente: il giudice d'appello aveva esaminato le critiche e valorizzato le fotografie, traendo una propria valutazione sulla dinamica del sinistro. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, perché l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito aveva condotto a ritenere la responsabilità esclusiva della ricorrente, con conseguente superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando il giudice espone, anche sinteticamente, gli elementi in fatto e in diritto posti a base della decisione; non è richiesta la confutazione espressa di ogni argomento di parte, essendo legittima la disamina concisa delle risultanze ritenute decisive.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza per motivazione apparente è scrutinabile solo se manca un effettivo percorso argomentativo del giudice di merito, non quando vi sia una motivazione autonoma, benché sintetica.

  • art. 2054 c.c.

    La presunzione di pari corresponsabilità tra conducenti opera in via sussidiaria e viene superata quando sia accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti e la regolare condotta dell'altro, anche attraverso l'accertamento del nesso eziologico esclusivo o assorbente con la condotta del primo.

  • art. 157 C.d.s.

    Nel caso concreto la norma è stata richiamata per escludere che il veicolo dell'attrice fosse regolarmente collocato o non d'intralcio alla circolazione, poiché il sinistro ha dimostrato il contrario.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove che ritiene più attendibili e non deve confutare espressamente tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può selezionare gli elementi probatori ritenuti più idonei a sorreggere il convincimento.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente se il giudice d'appello, pur in forma sintetica, mostra di avere esaminato le censure e di avere compiuto una propria autonoma valutazione delle prove decisive.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
  • Nel sinistro tra veicoli, la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. è superata quando il giudice accerti che l'evento è eziologicamente riconducibile in via esclusiva alla condotta di uno solo dei conducenti.
  • La prova liberatoria dell'altro conducente può essere desunta anche indirettamente dal complesso delle circostanze di causa, incluse le risultanze fotografiche e testimoniali, se idonee a dimostrare il collegamento causale esclusivo del danno con la condotta dell'altro.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le prove e tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi in modo conciso gli elementi ritenuti decisivi e incompatibili con le tesi disattese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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