Cassazione Penale, Ordinanza n. 04141/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi uno di arresto per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commessa il 12 gennaio 2021. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, al momento del fatto, egli era di fatto domiciliato nel Comune di Bologna e che la residenza ufficiale era solo formale e non effettiva; da ciò faceva discendere la nullità del foglio di via, per asserita mancanza di un elemento essenziale. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché si limitava a riproporre una questione già esaminata e motivatamente respinta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sulla dosimetria della pena non era stata proposta in appello e risultava quindi preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi escludenti la colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici vizi logici o giuridici della stessa.
- La censura di legittimità è inammissibile quando difetta di specificità e si risolve in una mera reiterazione di doglianze di merito.
- Le questioni non devolute con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, con conseguente preclusione del relativo esame.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →