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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29907/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza o contraddittorietà dei gravi indizi, sostenendo che la persona offesa non lo aveva accusato e che dall'audio non emergerebbe un suo contributo alla condotta estorsiva, la sua mera presenza sul luogo non sarebbe prova di coinvolgimento; 2) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'inefficacia di misure meno afflittive, dovendo considerare che è incensurato ed estraneo ad ambienti criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero ricondotte a un diverso apprezzamento dei fatti, materia sulla quale la cassazione non interviene salvo errori di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. Il giudice ha condiviso il riesame: dalle dichiarazioni della persona offesa, dai riscontri investigativi e dalla conversazione registrata emergeva che l'indagato aveva avuto un ruolo attivo (istruzioni al titolare, cura dei contatti, ritorno al negozio in modo significativo), contribuendo in modo apprezzabile all'esecuzione dell'estorsione. È stata altresì ritenuta integra l'aggravante del metodo mafioso per riferimenti a contesti organizzati e modi intimidatori idonei a determinare assoggettamento. La presunzione relativa di pericolosità connessa all'aggravante non è stata superata; la custodia cautelare è stata quindi ritenuta proporzionata e necessaria. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per il metodo mafioso ricorre quando le condotte minacciose esprimono capacità persuasiva derivante dal vincolo associativo e sono idonee a creare condizione d'assoggettamento; la presenza di elementi evocativi di contesti organizzati può legittimare l'applicazione dell'aggravante e produrre la presunzione relativa di pericolosità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari: la Cassazione può rivedere tale valutazione solo se emergono violazioni di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per un diverso apprezzamento dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, reiterazione del reato, etc.). Il giudice deve motivare la sussistenza delle esigenze e l'inefficacia di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame alla luce dell'aggravante e degli elementi probatori.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Imposta il principio della necessità e della proporzionalità delle misure cautelari e l'obbligo di considerare provvedimenti meno afflittivi; nel caso il Riesame ha motivato perché tali misure sarebbero state inefficaci.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Indica gli obblighi di comunicazione e adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito probatorio: i motivi che si tradurrebbero nella mera diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo errori di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà.
  • Per la configurabilità del concorso nel reato non è necessaria la partecipazione materiale all'atto finale: è sufficiente un comportamento esteriore che dia un contributo apprezzabile (rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione dell'esecuzione).
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche da elementi contestuali e comunicativi (riferimenti a soggetti interessati ai pagamenti, linguaggio che evoca pratiche di ‘protezione’, modalità intimidatorie) che denotino capillarità e capacità di assoggettamento.
  • La presenza o il comportamento reiterato sul luogo dei fatti, se connessi a istruzioni, contatti organizzativi o ruoli esecutivi, può costituire grave indizio di colpevolezza; la mera presenza, isolata e non correlata ad altri elementi, non è invece sufficiente.
  • Nel contestare una misura cautelare è cruciale contestare vizi di diritto o di motivazione formale (mancanza assoluta di motivazione, contraddittorietà manifesta) per sperare in ammissione del ricorso in Cassazione.
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese; è quindi opportuno valutare attentamente la specificità e rilevanza giuridica dei motivi prima di impugnare.

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