Cassazione Penale, Sentenza n. 42339/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona (6/10/2023 e successive) con cui, in sede di ottemperanza, era stato intimato all'Amministrazione penitenziaria di trasferire il detenuto Spera in un istituto insediato nel Comune di Napoli o comunque nella Regione Campania, con sezione per detenuti classificati "AS3". Il Ministero deduceva che l'ottemperanza era inammissibile perché il provvedimento originario (10/02/2023) era già stato eseguito con il trasferimento da Vicenza a Viterbo, istituto ritenuto sufficientemente "viciniore" a Napoli; inoltre sosteneva che il Magistrato di Verona aveva travalicato i limiti dell'ottemperanza pronunciando novità (indicazione specifica di Napoli/Campania e prescrizione di una sezione "AS3"), non essendo competente a disporre un nuovo trasferimento già valutato negativamente dal Magistrato di Viterbo e configurando così una rivalutazione non consentita del contenuto originario dell'ordinanza.
La decisione
Il ricorso del Ministero è stato ritenuto fondato e il provvedimento impugnato è stato annullato. La Corte ha ritenuto che il procedimento di ottemperanza presuppone la mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto a impugnazione e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio cognizionale, perciò non possono essere accolte domande di novità né può essere riconsiderato il contenuto delle statuizioni originarie. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva già eseguito la disposizione originaria trasferendo Spera a Viterbo, idoneo a realizzare l'avvicinamento richiesto; l'ulteriore ordine di avvicinamento a Napoli/Campania e la prescrizione di un istituto con sezione per detenuti classificati "AS3" eccedevano l'oggetto dell'ottemperanza ed hanno costituito una rivalutazione vietata. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regola il procedimento di ottemperanza: presuppone la mancata esecuzione del provvedimento non più impugnabile, costituisce prosecuzione funzionale del giudizio cognizionale e non ammette domande di novità né la riconsiderazione del contenuto delle statuizioni originarie; il giudice che ha emesso il provvedimento è quello competente a conoscere dell'ottemperanza.
art. 69 Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma richiamata nella impugnazione; nel contesto è stata invocata in relazione alla disciplina della collocazione e gestione dei detenuti e delle sezioni speciali (es. classificazione "AS3"), con rilievo sulla opportunità/necessità di valutazioni tecniche e di sicurezza da parte dell'Amministrazione penitenziaria e dell'autorità giudiziaria competente.
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
Richiamati come rito applicabile al procedimento di ottemperanza: indicano le modalità procedurali con cui il magistrato di sorveglianza deve trattare la richiesta di ottemperanza (indicazione di tempi, modi, eventuale nomina di commissario ad acta, dichiarazione di nullità degli atti elusivi).
Massime di principio
- Il procedimento di ottemperanza presuppone la mancata esecuzione del provvedimento originario: se l'Amministrazione ha effettivamente attuato la disposizione essenziale dell'ordinanza, la richiesta di ottemperanza è infondata.
- In sede di ottemperanza non possono essere presentate o accogliere richieste di novità che vanno oltre l'oggetto del provvedimento originario né può il giudice rivedere sostanzialmente le statuizioni già emesse.
- La competenza per valutare l'esecuzione di un provvedimento è del magistrato che ha emesso l'ordinanza originaria; atti successivi che sostanzialmente riaprano la materia possono essere viziati per incompetenza o travalicamento di funzione.
- Questioni di sicurezza e di classificazione (es. esigenze connesse ai detenuti "AS3") costituiscono valutazioni tecnico-organizzative rilevanti: il giudice non può imporsi su aspetti gestionali che non rientrino nell'oggetto dell'originaria decisione giudiziale senza motivazione e previsione normativa.
- Se l'esecuzione amministrativa realizza lo scopo essenziale dell'ordinanza (anche con scelte organizzative compatibili), il rimedio dell'ottemperanza non è lo strumento per ottenere un miglior trattamento o un ulteriore avvicinamento non previsto dall'ordinanza originaria.
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