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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03224/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo relativo al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 1993, deducendo la prescrizione della pretesa erariale e contestando la mancata notifica della cartella prodromica. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; la CTR, in appello, aveva invece accolto il gravame, annullando ruolo e cartella, rilevando che la cartella non risultava ritualmente notificata e che, alla data dell'estratto, il credito era prescritto per difetto di atti interruttivi. La ricorrente per cassazione ha censurato la statuizione sulle spese: con un primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato integralmente le spese solo per la 'esiguità dell'importo'; con un secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che ratione temporis la compensazione era consentita solo in presenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, trattati congiuntamente, ritenendo illegittima la compensazione integrale delle spese disposta dalla CTR sulla base della sola esiguità del valore della controversia. Ha ricordato che, nel processo tributario, l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente, oppure di soccombenza reciproca; l'esiguità dell'importo non integra di per sé una ragione idonea. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, nel testo applicabile ratione temporis, le spese possono essere compensate solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate; la formula generica non consente il controllo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 24 Cost.

    La compensazione per il solo valore esiguo della controversia può tradursi in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    È la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese, derogabile solo nei casi consentiti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere giustificata dalla sola esiguità del valore della controversia, poiché tale criterio non integra di per sé una 'grave ed eccezionale ragione' ai sensi della disciplina applicabile.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese devono essere specifiche, riferite a circostanze concrete della lite ed espressamente indicate in motivazione; una formula generica è insufficiente e censurabile in cassazione.
  • Quando la compensazione delle spese determina un risultato sostanzialmente equivalente a una soccombenza della parte vittoriosa, la motivazione è incongrua perché si pone in contrasto con la regola della soccombenza e con il diritto di difesa.
  • La motivazione sulle spese è legittima solo se il giudice individua un effettivo fondamento derogatorio alla regola generale, non potendo sostituire tale fondamento con un mero riferimento al modesto valore economico della pretesa.
  • La disciplina processuale tributaria sulle spese, nel testo applicabile alla lite, richiede un controllo rigoroso sulla motivazione della compensazione, analogo a quello elaborato in materia civile ordinaria per l'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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