Cassazione Civile, Ordinanza n. 14124/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
L'azienda sanitaria regionale ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello che aveva deciso una controversia con alcuni dipendenti. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato un verbale di conciliazione intervenuto con i dipendenti, contenente l'impegno a rinunciare al ricorso e l'accordo sulla compensazione delle spese. Successivamente ha anche depositato rinuncia al giudizio, notificata alla controricorrente. La questione sottoposta alla Corte si è quindi concentrata sugli effetti della conciliazione sopravvenuta: la ricorrente chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, mentre il collegio ha esaminato se tale pronuncia dovesse prevalere sulla rinuncia al ricorso e quali effetti producesse sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la conciliazione sopravvenuta avesse eliminato la ragione del contendere e l'interesse a proseguire il giudizio. Ha affermato che tale pronuncia prevale sulla semplice estinzione per rinuncia, perché la rinuncia comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, mentre la cessazione della materia del contendere determina la caducazione della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese in conformità all'accordo conciliativo ed escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il meccanismo sanzionatorio non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012
Richiamato solo per il domicilio digitale dei difensori della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato è stato escluso perché non opera quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere sopravvenuta.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata anche d'ufficio quando sopravviene un fatto che elimina la ragione del contendere e fa venir meno l'interesse delle parti a ottenere una decisione di merito.
- In caso di conciliazione sopravvenuta tra le parti nel giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere prevale sulla rinuncia al ricorso, poiché evita il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta la caducazione delle pronunce precedenti non coperte da giudicato.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sulla pretesa originaria, ma solo sull'avvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo.
- Se il processo si chiude per cessazione della materia del contendere sopravvenuta, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'integrale conferma della decisione impugnata o per la normale inammissibilità del ricorso.
- Le spese del giudizio possono essere compensate quando ciò corrisponde all'accordo conciliativo raggiunto tra le parti.
Come è indicizzato
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