Sentenza del 29/10/2020 n. 23876 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il ricorso della cooperativa ONLUS relativo a due inviti al pagamento del contributo unificato (complessivi Euro 2.000) connessi a ricorsi in materia di appalti pubblici. La ricorrente sosteneva che le ONLUS beneficiano dell'esenzione prevista per l'imposta di bollo (art. 27-bis tabella allegato B al DPR 26/10/1972 n. 642 e norme del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460), e dunque che il contributo unificato non dovesse essere dovuto per i loro atti processuali; ha contestato inoltre la legittimità costituzionale della mancata estensione dell'esenzione agli atti giudiziari delle ONLUS (violazione artt. 2, 3, 24, 45, 53, 97, 113 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo il quale il termine "atti" nell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR 642/1972 va interpretato restrittivamente come riferito ad atti amministrativi/documentali e non agli atti processuali. Ha inoltre rilevato che il contributo unificato è un prelievo erariale distinto dall'imposta di bollo (sostituisce vari tributi e diritti processuali) e che le esenzioni devono risultare espressamente previste: non è ammessa estensione per analogia. Ha bocciato anche l'eccezione di illegittimità costituzionale ritenendola manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria (Corte di Giustizia, causa C-61/14). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; le spese sono compensate e si dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi del DPR 115/2002 art. 13.
Norme richiamate
articolo 27-bis della tabella - allegato "B"
Il termine "atti" va interpretato restrittivamente come riferito a soli atti amministrativi/documentali e non esteso agli atti processuali; dunque l'esenzione dall'imposta di bollo per ONLUS non si estende automaticamente agli atti giudiziari.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (disciplina ONLUS)
articolo 10 (e richiamo all'art. 17 nel ricorso)
Riconosce la qualifica di ONLUS per talune cooperative sociali, ma le agevolazioni tributarie previste devono essere interpretate restrittivamente e non consentono estensioni analogiche delle esenzioni agli atti processuali.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico spese di giustizia)
articolo 10; articolo 13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis)
L'art. 10 elenca le cause di esenzione dal contributo unificato; l'assenza di espressa previsione per le ONLUS implica l'obbligo di versamento. L'art. 13 consente, ove dovuto, l'ulteriore versamento del contributo previsto.
Direttiva e giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, causa C-61/14)
C-61/14, punti richiamati nella decisione
I principi di equivalenza ed effettività non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari (come il contributo unificato) per i ricorsi in materia di appalti pubblici, purché non vi sia discriminazione tra operatori del settore.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le ONLUS (art. 27-bis tabella allegato al DPR 642/1972) va intesa in senso restrittivo e riguarda atti amministrativi/documentali, non gli atti processuali: quindi le ONLUS devono pagare il contributo unificato per i ricorsi salvo diversa e esplicita previsione normativa.
- Il contributo unificato è un prelievo distinto dall'imposta di bollo e sostituisce diverse voci tributarie e diritti processuali: l'assenza di una specifica esenzione normativa impedisce di escluderlo per analogia.
- Le impugnazioni basate su interpretazioni estensive delle esenzioni tributarie difficilmente avranno successo in sede giurisdizionale; le agevolazioni tributarie devono essere previste espressamente dal legislatore.
- Anche se la parte deve anticipare il contributo unificato al momento della proposizione del ricorso, normalmente l'onere è rimesso alla parte soccombente che, se condannata, deve rimborsare le spese e i tributi giudiziari anticipati dalla parte vittoriosa.
- Le censure fondate su presunti conflitti con principi costituzionali o con il diritto dell'Unione sono problematiche se non vi è una norma nazionale chiara che impone la discriminazione; il giudice nazionale e la Corte di Giustizia hanno ritenuto compatibile l'obbligo di versare contributi giudiziari con i principi di equivalenza ed effettività, salvo casi specifici e motivati.
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