Cassazione Civile, Ordinanza n. 06287/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché prende atto dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia e del pagamento di quanto dovuto. In applicazione dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, dichiara l'estinzione del processo. Le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti di una società operante nella compravendita di auto usate, per il recupero dell'IVA non versata in via di responsabilità solidale con la società cedente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo la cartella sufficientemente motivata, ma anche insussistente una prova adeguata circa la consapevolezza della frode da parte della cessionaria e contraddittorie le allegazioni dell'Agenzia sul prezzo di acquisto inferiore al valore normale. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi contro tale decisione, ma nelle more depositava domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con prova del relativo pagamento.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base della cartella di pagamento emessa per la responsabilità solidale nell'IVA non versata
richiamato quale fondamento della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
applicato per dichiarare l'estinzione del processo a seguito della definizione agevolata e del pagamento
Massime di principio
- Quando il ricorrente documenta l'adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge e l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, se ritualmente perfezionata nei termini e con la prova del pagamento, preclude la prosecuzione del processo pendente.
- Nei giudizi tributari relativi a responsabilità solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l'eventuale esame dei motivi di ricorso resta assorbito se interviene la sopravvenuta estinzione del processo per definizione agevolata.
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