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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17724/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro la reiezione, da parte del G.I.P., dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La ricorrente contestava che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente elementi, anche nuovi, indicati in appello: 1) la disponibilità di un idoneo alloggio a Perugia per eseguire gli arresti domiciliari; 2) lo status di persona incensurata e il lungo periodo già trascorso in carcere; 3) la sostituzione da parte dell'autorità giudiziaria della misura carceraria con una meno afflittiva per la sorella. Con secondo motivo si denunciava violazione dell'art. 275 c.p.p. (comma 3 bis richiamato) per motivazione astratta e non ancorata alla concreta situazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e la difesa incapace di un confronto critico ed effettivo con la motivazione impugnata. Il Collegio ha confermato che l'unico fatto sopravvenuto (condanna di primo grado a nove anni e quattro mesi) aggravava la posizione della ricorrente e non costituiva elemento favorevole. Ha richiamato il principio del "giudicato cautelare" superabile solo da fatti nuovi idonei a mutare in meglio il quadro cautelare; ha ritenuto che non ricorressero tali sopravvenienze: mancavano segni di resipiscenza o condotte collaborative e il Tribunale aveva specificamente motivato la necessità del carcere richiamando la pericolosità e la rete criminale. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello contro le ordinanze in materia cautelare; usato come titolo dell'impugnazione dell'atto di riesame.

  • art. 644 cod. pen.

    Delitto contestato (usura); considerato nel quadro della gravità indiziaria che giustifica la misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato (associazione di tipo mafioso); rilevante per la sussistenza delle esigenze cautelari e per la presunzione di permanenza del pericolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte ha richiamato che solo fatti nuovi che mutino in meglio il quadro indiziario possono giustificare la sostituzione con misura meno afflittiva.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la custodia cautelare quando sussiste pericolo di reiterazione criminosa; la Corte ha ritenuto inalterate tali esigenze in presenza di elementi indicati dal Tribunale.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Principio della dinamicità delle misure cautelari: il giudice deve rivalutare il quadro anche per fatti sopravvenuti; la Corte ha applicato tale principio ma ha ritenuto che non fossero emerse sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione al peso del tempo intercorso tra fatti e procedimento e alla necessità di considerare l'arco temporale nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di pronuncia di inammissibilità; applicata per il pagamento delle spese a carico della ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificazione dei motivi di impugnazione; richiamato come riferimento procedurale sull'ampiezza dei motivi dedotti.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva è necessario prospettare fatti nuovi concreti e idonei a mutare in meglio il quadro indiziario; semplici argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • La disponibilità di un alloggio idoneo è un elemento utile ma va documentata e valutata insieme ad altri segni positivi (collaborazione, resipiscenza, assenza di condotte ulteriori); da sola può non essere decisiva.
  • Il tempo trascorso in custodia può essere elemento determinante solo se accompagnato da assenza di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità o da evidenze di ravvedimento; il giudice deve valutare esplicitamente questo aspetto.
  • La condanna sopravvenuta o altri eventi processuali che aggravano la posizione favorevole all'adozione/ conferma della custodia non costituiscono motivo a favore dell'imputato; anzi possono rafforzare la necessità del carcere.
  • La sostituzione della misura per un parente non costituisce automaticamente un precedente favorevole; il giudice valuta la situazione individuale e la concretezza degli elementi di rischio per ciascuno.
  • In cassazione, i motivi devono confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata: censure generiche o aspecifiche determineranno l'inammissibilità del ricorso.
  • Per difese efficaci in materia cautelare è utile produrre elementi probatori concreti (documentazione dell'alloggio, attestazioni di comportamento, misure di controllo alternative disponibili) e contestare esplicitamente le affermazioni cruciali della motivazione.

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