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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23375/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il giudizio di appello con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, con parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Nola e riduzione della pena. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo un unico motivo di insufficienza della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La censura mirava, in sostanza, a contestare il trattamento sanzionatorio concordato e la mancata considerazione di un motivo di attenuazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice d'appello sulla pena concordata è limitato alla sua legalità, poiché il patto processuale stipulato dalle parti non è modificabile dal giudice, che può solo accoglierlo o respingerlo. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sulla dedotta carenza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata o ai motivi oggetto di rinuncia, come nella specie la mancata concessione dell'attenuante invocata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel giudizio di appello definito su concorde richiesta delle parti, il controllo del giudice è limitato alla legalità della pena concordata; il giudice non può modificarne il contenuto ma solo accogliere o rigettare la richiesta.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato in raffronto, per evidenziare la diversità strutturale rispetto all'applicazione della pena su richiesta e il diverso ambito di controllo giudiziale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, quando difettano le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato quale disposizione generale per la trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per la disciplina della trattazione camerale partecipata dei ricorsi in cassazione.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Circostanza attenuante comune invocata dal ricorrente e ritenuta motivo non deducibile nel ricorso di legittimità, perché oggetto di rinuncia nell'accordo processuale.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La decisione richiama anche la specialità della disciplina di cui al comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. rispetto ai ricorsi che investono provvedimenti adottati ex art. 599-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concorde richiesta delle parti, il sindacato del giudice è confinato alla verifica della legalità della pena concordata e non si estende alla riscrittura del contenuto dell'accordo processuale.
  • Quando la pena è frutto di un accordo processuale validamente concluso, non è deducibile in cassazione la mancanza di motivazione sulla misura della pena o sui punti oggetto di rinuncia, poiché tali profili non sono più controversi.
  • L'inammissibilità del ricorso che contesti questioni non deducibili nel giudizio concluso con patteggiamento in appello può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La diversa struttura dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. rispetto all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. comporta un controllo giudiziale meno penetrante, limitato alla sola legalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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