Cassazione Penale, Sentenza n. 47354/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle videoregistrazioni (si contestava che la Corte di merito non avesse visionato integralmente il DVD e che avesse scambiato l'aggredito per l'aggressore, nonché il numero dei fendenti), (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla mancata derubricazione in lesioni personali (assenza di animus necandi e natura difensiva del gesto), (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (si sosteneva che la vittima avesse aggredito con calci e che la reazione non fosse sproporzionata), (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e censura sulla dosimetria della pena e sull'aumento per la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondati i motivi: il presunto travisamento probatorio non è stato dimostrato secondo i requisiti richiesti (mancata allegazione/integrale riproduzione degli atti e assenza di elemento decisivo che dimostri falsificazione o omissione); la valutazione dei filmati è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se motivata adeguatamente; la legittima difesa (art. 52 cod. pen.) non è applicabile perché l'imputato aveva contribuito in modo determinante a creare la situazione di pericolo e si era armato volontariamente; il dolo di omicidio tentato è stato correttamente ritenuto sulla base dell'idoneità letale dell'azione valutata ex ante (arma, forza del colpo, sede colpita, tentativi ulteriori di colpire); l'attenuante della provocazione non è riconoscibile per chi ha accettato o rilanciato la sfida; la valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito e non viziata.
Norme richiamate
La norma sulla legittima difesa non è applicabile quando l'agente ha contribuito volontariamente a creare lo stato di pericolo o ha accettato la sfida; mancanza dell'elemento della necessita di difesa esclude la scriminante.
Le videoregistrazioni in luogo pubblico sono prove atipiche di carattere rappresentativo; la loro interpretazione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per travisamento probatorio debitamente documentato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla trattazione del ricorso in Cassazione; il ricorrente deve articolare i motivi nei limiti previsti dalle norme processuali.
Criteri e discrezionalità nella determinazione della pena: la quantificazione delle diminuzioni/aggiustamenti per attenuanti e per continuazione rientra nella valutazione del giudice di merito purché motivata.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto dei video di sorveglianza è questione di fatto e spetta al giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo se è provato un travisamento probatorio documentato e decisivo.
- La denuncia di travisamento probatorio richiede l'indicazione precisa degli atti e la riproduzione o allegazione integrale degli elementi che proverebbero l'alterazione, non un semplice dissenso valutativo.
- La legittima difesa non scrimina chi ha volontariamente creato o accettato la situazione di pericolo (per esempio avvicinandosi volontariamente all'avversario o armandosi prima del confronto).
- L'animus necandi nel tentato omicidio può essere desunto ex ante dalla dinamica, dall'arma usata, dalla sede del colpo e dalla energia applicata, nonché da eventuali colpi reiterati o tentativi ulteriori.
- L'attenuante della provocazione non opera se l'agente ha contribuito a determinare la controversia o ha accettato la sfida; non è una giustificazione per chi si pone volontariamente in una situazione conflittuale.
- La determinazione delle attenuanti generiche e della misura della pena è affidata al giudice di merito e sarà confermata in Cassazione se correttamente motivata e priva di vizi logici.
Testo integrale
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