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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47016/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna il decreto del GIP del 15/05/2024 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata in forma analogica (non mediante l'applicativo APP), rilevando che: a) l'art. 175-bis c.p.p. non attribuisce al giudice il potere di dichiarare inammissibilità per deposito analogico; b) l'ufficio aveva accertato e comunicato il malfunzionamento del sistema telematico che impediva il deposito digitale, e quindi il PM era obbligato a procedere in analogico; c) il decreto del GIP avrebbe interpretato erroneamente il concetto di "malfunzionamento" (come impossibilità assoluta di utilizzo) e avrebbe indebitamente sindacato un provvedimento amministrativo del Procuratore che aveva disposto il ricorso all'analogico.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto del GIP ritenendolo abnorme sia sotto il profilo strutturale sia funzionale. Ha stabilito che: il giudice non ha potere di dichiarare inammissibile una richiesta di archiviazione per il solo fatto che sia stata depositata in forma analogica; l'art. 175-bis c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il "malfunzionamento" comprende qualsiasi anomalia protrattasi per durata apprezzabile che impedisca il deposito telematico; nella siffatta ipotesi la disciplina (d.lgs. n.150/2022 comma 3 e art. 175-bis) prevede espressamente la possibilità ed anzi l'obbligo di ricorrere al deposito analogico per evitare stasi; il decreto impugnato ha determinato una stasi processuale e ha forzato il PM in una situazione di inazione, integrando pertanto l'abnormità del provvedimento. Di conseguenza il provvedimento del GIP è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati rilevati come regolarmente depositati in analogico in presenza della comunicata anomalia del sistema.

Norme richiamate

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta "malfunzionamento" in senso ampio: qualsiasi anomalia del sistema informatico protrattasi per durata apprezzabile che impedisca il deposito telematico integra il presupposto per derogare alla modalità telematica; la norma ammette il deposito analogico quale soluzione alternativa per evitare stasi processuale.

  • art. 111-bis comma 1 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di deposito telematico di taluni atti, ma non sanziona con l'inammissibilità il deposito analogico effettuato in presenza del malfunzionamento previsto dall'art. 175-bis.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Ha introdotto le norme sul processo telematico (tra cui l'art. 175-bis) con finalità di efficienza, prevedendo soluzioni alternative in caso di anomalia dei sistemi e imponendo la possibilità/obbligo del ricorso all'analogico per garantire la prosecuzione dell'attività processuale.

  • d.m. 29 dicembre 2023 n. 217 (art. 3)

    Regolamenta modalità operative (APP) per i depositi telematici; tuttavia la Corte ritiene che l'inosservanza formale dell'obbligo telematico, quando giustificata da malfunzionamento attestato, non possa essere sanzionata con una declaratoria di inammissibilità da parte del giudice.

  • art. 415 cod. proc. pen. e art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta cumulativa di archiviazione per procedimenti a carico di ignoti; il PM ha correttamente utilizzato la procedura cumulativa prevista e, se il sistema non consente il deposito telematico, può e deve ricorrere al deposito analogico.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Individua i provvedimenti che il giudice può adottare in udienza; la Corte precisa che il GIP può disporre archiviazione o adottare i provvedimenti previsti, ma non può dichiarare l'inammissibilità della richiesta di archiviazione per il solo fatto della forma di deposito.

  • art. 582 e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati come confronto: per altri atti (es. impugnazioni) la legge prevede espressamente l'inammissibilità per mancato rispetto delle modalità telematiche; l'assenza di una sanzione analoga per le richieste di archiviazione dimostra che l'inammissibilità non è la conseguenza prevista per il deposito analogico in presenza di malfunzionamento.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (concetto di abnormità)

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che delimita la categoria dell'abnormità: l'atto è abnorme se è privo di rimedi ordinari, determina stasi processuale o integra sviamento di potere; l'abnormità è eccezionale e residuale e giustifica l'annullamento quando l'atto costringe il PM a inazione o a compiere un atto illegittimo.

Massime di principio

  • Il "malfunzionamento" dei sistemi telematici va inteso in senso ampio: qualsiasi anomalia protrattasi che impedisca il deposito telematico giustifica il ricorso al deposito analogico previsto dall'art. 175-bis c.p.p.
  • Il giudice non può dichiarare inammissibile una richiesta di archiviazione esclusivamente per il fatto che sia stata depositata in forma analogica se il PM ha attestato e comunicato l'impossibilità di utilizzare il canale telematico.
  • Il pubblico ministero, in presenza di malfunzionamento documentato, deve ricorrere al deposito analogico (e comunicarne le ragioni) per evitare una stasi processuale e per conformarsi alla disciplina che prevede soluzioni alternative al telematico.
  • La categoria dell'abnormità è eccezionale: può essere invocata quando il provvedimento giudiziale determina una stasi non altrimenti superabile o impone al PM un adempimento che consisterebbe in un atto nullo o in una forzata inazione.
  • Se il GIP ritiene che sussistano motivi per rifiutare un deposito analogico, deve farlo entro i rimedi e le forme previste dall'ordinamento; un rifiuto che interrompa il processo senza altre vie di rimedio può essere annullato per abnormità.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente il malfunzionamento (comunicazioni dell'ufficio tecnico o del Procuratore) e seguire la procedura alternativa indicata dalla norma per evitare rischi di impugnazione.

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