Cassazione Penale, Sentenza n. 47016/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna il decreto del GIP del 15/05/2024 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata in forma analogica (non mediante l'applicativo APP), rilevando che: a) l'art. 175-bis c.p.p. non attribuisce al giudice il potere di dichiarare inammissibilità per deposito analogico; b) l'ufficio aveva accertato e comunicato il malfunzionamento del sistema telematico che impediva il deposito digitale, e quindi il PM era obbligato a procedere in analogico; c) il decreto del GIP avrebbe interpretato erroneamente il concetto di "malfunzionamento" (come impossibilità assoluta di utilizzo) e avrebbe indebitamente sindacato un provvedimento amministrativo del Procuratore che aveva disposto il ricorso all'analogico.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto del GIP ritenendolo abnorme sia sotto il profilo strutturale sia funzionale. Ha stabilito che: il giudice non ha potere di dichiarare inammissibile una richiesta di archiviazione per il solo fatto che sia stata depositata in forma analogica; l'art. 175-bis c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il "malfunzionamento" comprende qualsiasi anomalia protrattasi per durata apprezzabile che impedisca il deposito telematico; nella siffatta ipotesi la disciplina (d.lgs. n.150/2022 comma 3 e art. 175-bis) prevede espressamente la possibilità ed anzi l'obbligo di ricorrere al deposito analogico per evitare stasi; il decreto impugnato ha determinato una stasi processuale e ha forzato il PM in una situazione di inazione, integrando pertanto l'abnormità del provvedimento. Di conseguenza il provvedimento del GIP è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati rilevati come regolarmente depositati in analogico in presenza della comunicata anomalia del sistema.
Norme richiamate
La Corte interpreta "malfunzionamento" in senso ampio: qualsiasi anomalia del sistema informatico protrattasi per durata apprezzabile che impedisca il deposito telematico integra il presupposto per derogare alla modalità telematica; la norma ammette il deposito analogico quale soluzione alternativa per evitare stasi processuale.
art. 111-bis comma 1 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di deposito telematico di taluni atti, ma non sanziona con l'inammissibilità il deposito analogico effettuato in presenza del malfunzionamento previsto dall'art. 175-bis.
Ha introdotto le norme sul processo telematico (tra cui l'art. 175-bis) con finalità di efficienza, prevedendo soluzioni alternative in caso di anomalia dei sistemi e imponendo la possibilità/obbligo del ricorso all'analogico per garantire la prosecuzione dell'attività processuale.
d.m. 29 dicembre 2023 n. 217 (art. 3)
Regolamenta modalità operative (APP) per i depositi telematici; tuttavia la Corte ritiene che l'inosservanza formale dell'obbligo telematico, quando giustificata da malfunzionamento attestato, non possa essere sanzionata con una declaratoria di inammissibilità da parte del giudice.
art. 415 cod. proc. pen. e art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la richiesta cumulativa di archiviazione per procedimenti a carico di ignoti; il PM ha correttamente utilizzato la procedura cumulativa prevista e, se il sistema non consente il deposito telematico, può e deve ricorrere al deposito analogico.
Individua i provvedimenti che il giudice può adottare in udienza; la Corte precisa che il GIP può disporre archiviazione o adottare i provvedimenti previsti, ma non può dichiarare l'inammissibilità della richiesta di archiviazione per il solo fatto della forma di deposito.
art. 582 e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati come confronto: per altri atti (es. impugnazioni) la legge prevede espressamente l'inammissibilità per mancato rispetto delle modalità telematiche; l'assenza di una sanzione analoga per le richieste di archiviazione dimostra che l'inammissibilità non è la conseguenza prevista per il deposito analogico in presenza di malfunzionamento.
giurisprudenza delle Sezioni Unite (concetto di abnormità)
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che delimita la categoria dell'abnormità: l'atto è abnorme se è privo di rimedi ordinari, determina stasi processuale o integra sviamento di potere; l'abnormità è eccezionale e residuale e giustifica l'annullamento quando l'atto costringe il PM a inazione o a compiere un atto illegittimo.
Massime di principio
- Il "malfunzionamento" dei sistemi telematici va inteso in senso ampio: qualsiasi anomalia protrattasi che impedisca il deposito telematico giustifica il ricorso al deposito analogico previsto dall'art. 175-bis c.p.p.
- Il giudice non può dichiarare inammissibile una richiesta di archiviazione esclusivamente per il fatto che sia stata depositata in forma analogica se il PM ha attestato e comunicato l'impossibilità di utilizzare il canale telematico.
- Il pubblico ministero, in presenza di malfunzionamento documentato, deve ricorrere al deposito analogico (e comunicarne le ragioni) per evitare una stasi processuale e per conformarsi alla disciplina che prevede soluzioni alternative al telematico.
- La categoria dell'abnormità è eccezionale: può essere invocata quando il provvedimento giudiziale determina una stasi non altrimenti superabile o impone al PM un adempimento che consisterebbe in un atto nullo o in una forzata inazione.
- Se il GIP ritiene che sussistano motivi per rifiutare un deposito analogico, deve farlo entro i rimedi e le forme previste dall'ordinamento; un rifiuto che interrompa il processo senza altre vie di rimedio può essere annullato per abnormità.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente il malfunzionamento (comunicazioni dell'ufficio tecnico o del Procuratore) e seguire la procedura alternativa indicata dalla norma per evitare rischi di impugnazione.
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