Cassazione Civile, Ordinanza n. 12333/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio nel quale la lavoratrice contestava la genuinità di ricevute prodotte dalla controparte, sostenendo che fossero state sottoscritte in bianco e poi riempite abusivamente con indicazioni di somme mai effettivamente erogate o comunque superiori a quelle percepite. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, ritenendo che non si trattasse di riempimento absque pactis, ma di riempimento contra pacta, e la Corte d'appello aveva confermato tale impostazione. In cassazione la ricorrente censurava la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, sostenendo che le ricevute erano state firmate in bianco, senza elementi identificativi del contenuto, e che l'inserimento di importi mai corrisposti doveva qualificarsi come riempimento sine pactis, dunque idoneo a fondare la querela di falso. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché formulato in modo non autosufficiente e non ancorato a uno specifico vizio ex art. 360 c.p.c.: mancava l'indicazione del motivo di ricorso, delle norme violate e del contenuto preciso dei documenti e del loro collocamento nel fascicolo; inoltre la censura si risolveva in una mera riproposizione delle stesse doglianze già disattese in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non individuava con chiarezza uno dei vizi tassativi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., non indicava le norme di diritto asseritamente violate, non rispettava il principio di autosufficienza perché non specificava quali ricevute fossero state prodotte, il loro numero, il contenuto e la collocazione processuale, e si limitava a riproporre la diversa lettura dei fatti già prospettata in appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione; non sono sufficienti doglianze generiche o non chiaramente sussumibili in uno dei vizi previsti.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di soccombenza e sussistenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e specifico il vizio denunciato, indicando il parametro normativo violato e consentendo alla Corte di verificare immediatamente la riconducibilità della censura a uno dei motivi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c.
- La censura che si risolva nella mera riproposizione delle difese già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'errore di sussunzione va dedotto con un ricorso autosufficiente: chi impugna deve indicare con precisione gli atti o i documenti rilevanti, il loro contenuto e la loro collocazione nel fascicolo, non potendo limitarsi ad affermazioni assertive.
- In tema di querela di falso, la distinzione tra riempimento contra pacta e riempimento absque pactis resta decisiva: solo il secondo può rendere ammissibile la querela, mentre il primo attiene alla violazione del patto di riempimento e non basta, di per sé, a fondare tale rimedio.
Come è indicizzato
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