Cassazione Penale, Sentenza n. 37093/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente per: (i) partecipazione alla cosca 'ndrangheta Bellocco (art. 416-bis c.p., capo 1); (ii) danneggiamento seguito da incendio aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (capo 7); (iii) illegale detenzione/porto di arma in luogo pubblico, aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. (capo 8). Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria (in particolare che l'episodio fosse solo una questione privata e non riconducibile a logiche mafiose), la fondatezza delle dichiarazioni dei collaboratori, l'assenza di registrazioni per le presunte ammissioni, la mancata spiegazione del concorso nella detenzione dell'arma e l'applicazione delle aggravanti mafiose; inoltre deduceva carenza delle esigenze cautelari nel caso venisse meno l'addebito associativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria: le dichiarazioni di collaboratori (tra cui Albanese e Cacciola) risultano convergenti e sono corroborate da numerose intercettazioni, da riprese video e da dichiarazioni raccolte nell'ambito di riunioni di sodali (in particolare quanto riferito da Francesco Benito Palaia). Il collegamento tra il danneggiamento/incendio e le dinamiche interne della cosca emergeva chiaramente: pur originatosi da motivi privati, l'evento fu valorizzato come strumento per affermare gerarchie e controlli interni, giustificando l'aggravante ex art. 416-bis.1. La detenzione dell'arma è stata ritenuta comune per il fatto che tutti i partecipanti erano a conoscenza della sua presenza (spedizione punitiva). Anche il quadro indiziario relativo all'associazione (art. 416-bis) è stato ritenuto sussistente alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e degli elementi di riscontro. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile al ricorrente sulla base delle dichiarazioni di collaboratori e di elementi di riscontro (intercettazioni, video, comunicazioni interne alla cosca) che lo collocano come membro operativo della cosca Bellocco.
L'aggravante (metodo e agevolazione mafiosa) è stata riconosciuta anche se l'evento aveva origine privata, poiché la condotta è stata utilizzata e gestita nell'ambito delle dinamiche associative per affermare e difendere gerarchie interne, mostrando un collegamento funzionale con l'organizzazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al rigetto del ricorso (adempimenti procedurali relativi alla comunicazione del provvedimento).
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono concorrere a fondare la gravità indiziaria se risultano convergenti e sono corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, video, riscontri documentali).
- Un fatto scaturito da motivi ‘privati’ può assumere valenza mafiosa se è stato strumentalizzato o gestito nell'ambito di un'organizzazione per affermare gerarchie, controllo o per agevolare l'attività criminale della cosca.
- La disponibilità comune di un'arma può essere desunta dalla consapevolezza della sua presenza tra i partecipanti a una spedizione punitiva; non è sempre necessario provare che ciascuno materialmente impugnasse l'arma.
- I rilievi sull'assenza di una registrazione di una presunta ammissione debbono essere valutati nel contesto complessivo delle prove: la mancata registrazione non esclude la rilevanza di altri riscontri (trascrizioni di colloqui, dichiarazioni terze, video).
- Per l'applicazione di misure cautelari, è determinante la valutazione complessiva della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari: l'annullamento parziale di addebiti non rende automaticamente insussistenti le esigenze cautelari se permangono gravi indizi per altri reati.
- In impugnazione è essenziale mostrare specifiche carenze motivazionali o errori di fatto/diritto; contestazioni meramente ipotetiche o fondate su premessa non dimostrata risultano generalmente infondate.
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