Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano (21/01/2022) che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Monza (21/11/2020) per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.). L'imputato, tramite difesa, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti (contestando la qualificazione come truffa e appropriazione indebita e proponendo la riclassificazione di alcune condotte come furto); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p. con riferimento all'attendibilità delle persone offese; 3) errore nella dichiarazione di responsabilità per l'appropriazione indebita in danno della CMP (asserito errore di identificazione della società); 4) vizio di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. con riferimento alla determinazione dell'entità del danno nel reato continuato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come complessivamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione dei reati da parte dei giudici di merito: le condotte contestate costituiscono una concatenazione di artifici e raggiri idonei a integrare la truffa anche se l'induzione in errore ha colpito intermediari (banche) rispetto alla persona che ha subito il danno patrimoniale (Gruppo Bellegotti), purché sussista nesso causale tra induzione, profitto e danno. L'appropriazione indebita è stata ritenuta corretta perché il ricorrente, in qualità di responsabile amministrativo e titolare di deleghe, aveva la disponibilità delle somme e le ha distratte, discrimandosi così dal furto. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione sulla attendibilità delle persone offese e ha escluso una valutazione sovrapposta dei giudici di legittimità sui fatti di merito. L'asserito errore di identificazione della CMP è stato giudicato non decisivo e privo di capacità di scalfire il quadro probatorio complessivo. Infine, l'aggravante dell'art. 61 n.7 c.p. è stata confermata: nei reati continuati che arrecano un danno cumulativo ad un'unica persona offesa l'entità del danno può essere valutata nell'insieme e quindi idonea a giustificare l'aggravante.
Norme richiamate
Delitto di truffa: la Corte conferma che non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno, purché esista nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno
Appropriazione indebita: applicabile quando l'agente, pur avendo la disponibilità di somme a titolo di delega o per funzioni, le distragga e se ne appropri; distingue la fattispecie dal furto
Furto: richiede che l'agente non abbia la disponibilità del bene; la Corte esclude che le condotte consistano in furto quando l'agente aveva potere di disposizione sui fondi
Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: nei reati continuati che colpiscono una stessa vittima il danno può essere valutato nel suo ammontare complessivo ai fini dell'aggravante
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese; la Corte sottolinea che la valutazione di credibilità è di merito e non può essere riformata in cassazione salvo travisamento di prova
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo in cassazione sulla motivazione dei giudici di merito: la Corte verifica che i giudici abbiano esaminato gli elementi, fornito corretta interpretazione e risposto alle deduzioni, ma non può sostituirsi a valutazioni di merito
Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 (Chiodi)
l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione
Principio delle Sezioni Unite citato e poi contestualizzato: pur richiamando la regola, la Corte precisa che quando il danno si accumula nel patrimonio di una medesima vittima è ragionevole valutarlo nel suo complesso ai fini dell'aggravante
Massime di principio
- La truffa è configurabile anche se l'induzione in errore colpisce un intermediario (es. banca) e il danno patrimoniale ricade su un terzo, purché vi sia chiaro nesso causale tra l'inganno, il profitto e il danno.
- L'appropriazione indebita si distingue dal furto quando l'agente aveva la disponibilità delle somme o del bene (es. per delega o funzione) e le distragga: in tali casi si applica l'art. 646 e non l'art. 624.
- In sede di cassazione la valutazione della attendibilità delle persone offese e della congruità delle prove appartiene ai giudici di merito; la Corte di legittimità interviene solo se sussiste un travisamento o manifesta illogicità della motivazione.
- Nei reati continuati che arrecano un danno cumulativo ad un'unica vittima è legittimo, ai fini dell'aggravante del danno grave, considerare l'entità complessiva del pregiudizio piuttosto che frazionarla per ogni singolo episodio.
- Errori di valutazione o letture alternative dell'istruttoria non bastano a fondare la cassazione: occorre dimostrare violazioni di legge, travisamento della prova o carenze logiche gravi nella motivazione.
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