Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11371/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

Il creditore procedente notificava due atti di precetto fondati su un titolo giudiziale: il primo, del luglio 2023, nei confronti di entrambi i debitori per complessivi euro 5.122,29; il secondo, del settembre 2023, nei confronti di una sola debitrice per complessivi euro 23.839,99. I debitori proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando solo alcune poste dei precetti. In particolare, per il primo precetto contestavano euro 600 relativi all'imposta di registrazione della sentenza; per il secondo contestavano euro 341,29, euro 1.218,17 ed euro 341,53, indicate come voci di un precedente precetto, della fase esecutiva mobiliare e di un precetto in rinnovazione. Il Tribunale di Pistoia, decidendo insieme sulla competenza e sul merito, dichiarava per il primo precetto la cessazione della materia del contendere e la competenza per valore del giudice di pace, compensando integralmente le spese; per il secondo precetto dichiarava la competenza del Tribunale, accoglieva l'opposizione e condannava l'opposto alle spese, previa compensazione di un terzo. Il soccombente proponeva regolamento di competenza articolando nove motivi: sosteneva, tra l'altro, che la competenza andasse valutata sulla sola parte di credito contestata e non sull'intero importo intimato; che le spese dovessero essere liquidate sul valore della sola somma controversa; che vi fossero nullità per omessa motivazione su alcune disposizioni processuali; che la decisione sulla prescrizione, sulla cancellazione di espressioni sconvenienti, sulla mancata separazione dei giudizi e sulla contestuale decisione su competenza e merito fosse erronea; e infine che la regolazione delle spese dovesse essere unitaria e diversa da quella adottata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha qualificato il rimedio come regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., poiché la sentenza impugnata aveva deciso contestualmente sulla competenza e sul merito. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo perché estranei alle sole questioni di competenza e alle spese dipendenti dalla decisione sulla competenza. Ha rigettato il primo motivo, affermando che, nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., ai fini della competenza per valore conta l'intero credito per cui si procede, cioè l'intera somma precettata, e non solo la parte contestata. Per la stessa ragione ha rigettato anche il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, rilevando che la compensazione era stata motivata in modo adeguato. Ha dichiarato inammissibile il nono motivo, poiché la censura sulla asserita mancata unitarietà della decisione sulle spese si risolveva in una contestazione sul merito della valutazione della soccombenza reciproca, insindacabile in cassazione. In conclusione, ha rigettato il ricorso, ha dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Pistoia, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    nell'opposizione all'esecuzione il valore della controversia, ai fini della competenza, si determina avuto riguardo al credito per cui si procede, cioè all'intera somma intimata con il precetto.

  • art. 42 c.p.c.

    il ricorso era formalmente proposto come regolamento di competenza, ma la presenza di una decisione su competenza e merito rendeva applicabile la disciplina del regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c.

  • art. 43 c.p.c.

    il provvedimento che pronuncia sulla competenza insieme col merito è impugnabile con regolamento facoltativo di competenza, con limitazione del thema decidendum alle sole questioni di competenza e alle spese da esse dipendenti.

  • art. 17 c.p.c.

    per le opposizioni all'esecuzione il valore va commisurato al credito complessivamente azionato, non alla sola quota contestata.

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza per valore del giudice di pace sulla base della somma contestata.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di ancorare il valore della causa alla porzione di credito contestata.

  • art. 27 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla competenza invocate a sostegno del proprio assunto.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa violazione delle regole sulla rilevazione della competenza.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con una censura ritenuta estranea al perimetro del regolamento di competenza.

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti, tema giudicato estraneo alla questione di competenza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese, ma le censure sono state reputate inammissibili o infondate nei limiti del regolamento.

  • art. 92 c.p.c.

    la valutazione della reciproca soccombenza e la ripartizione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare nullità processuali non attinenti al tema della competenza.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per asserite nullità procedimentali, censura dichiarata estranea al regolamento.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto delle nullità processuali.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel denunciare nullità della decisione finale.

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel denunciare nullità della decisione finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato anche per il regolamento di competenza, considerata la natura impugnatoria del rimedio.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., ai fini della competenza per valore occorre avere riguardo all'intero credito azionato con il precetto, non alla sola parte del credito contestata dall'opponente.
  • Quando il provvedimento decide insieme sulla competenza e sul merito, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza; tuttavia il suo oggetto resta limitato alle questioni di competenza e alle spese che ne derivano direttamente.
  • Con il regolamento di competenza non possono essere dedotte censure che attengano al merito della controversia o ad altre questioni processuali non strettamente dipendenti dalla competenza.
  • La liquidazione delle spese di lite va parametrata al valore della causa determinato secondo il credito complessivamente intimato nel precetto, non sulla sola porzione oggetto di contestazione.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la scelta di compensare in tutto o in parte le spese rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti dell'errore di diritto o del vizio motivazionale rilevante.
  • Quando l'opposizione esecutiva è accolta anche solo in parte, l'opposto resta comunque parte soccombente ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.