Cassazione Penale, Sentenza n. 30421/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati connessi al Testo Unico sugli stupefacenti. Adel Hajri propone quattro motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per applicazione della misura in assenza di specifica richiesta del P.M.; (2) mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (3) erronea valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione degli elementi del fascicolo; (4) erronea valutazione dell'adeguatezza della misura. Bousselmi propone due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla disponibilità dell'immobile di Ravenna (riferimento a fatto inesistente); (2) mancanza di motivazione circa la valutazione della sua personalità nel ravvisare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. In sintesi: per Hajri il Tribunale del riesame aveva correttamente ricostruito che il P.M. aveva formulato imputazioni provvisorie per detenzione di cocaina e di hashish e aveva richiesto la custodia cautelare per entrambe; la riqualificazione operata dal G.I.P. era compatibile con la richiesta del P.M.; non era necessaria una perizia chimica formale perché il narcotest, unitamente ad altri indizi (materiale per il confezionamento, appunti con nomi e cifre, tentativo di disfarsi dello stupefacente), era sufficiente a sostenere la misura; le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate (ingenti quantitativi, stanza nella disponibilità di Hajri, materiale di confezionamento, somme ingenti di denaro) e la custodia in carcere risultava proporzionata considerata la posizione nel narcotraffico e il rischio di elusione dei controlli. Per Bousselmi la responsabilità è stata desunta dalla disponibilità della cocaina divisa in dosi nel casolare al quale aveva accesso e dall'assenza di elementi a dimostrazione dell'uso personale; la mancanza di fissa dimora ha escluso l'applicabilità degli arresti domiciliari. La Corte ha dunque confermato le ragioni del Tribunale del riesame, dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base alla sentenza n.186/2000 della Corte Costituzionale, ha disposto per ciascun ricorrente il versamento equitativo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, Testo Unico sugli stupefacenti - art. 73, comma 4
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Il giudice ha ritenuto legittima la riqualificazione della condotta e l'applicazione della custodia cautelare quando il P.M. aveva richiesto la misura per entrambe le condotte separate; la qualificazione ai fini di cui al comma 4 è sostenuta anche dal narcotest e da indizi concreti senza necessità di perizia chimica formale
d.P.R. n. 309 del 1990, Testo Unico sugli stupefacenti - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha escluso la necessità di una perizia obbligatoria per escludere la configurabilità di una fattispecie attenuata ai sensi del comma 5 quando vi siano narcotest e altri indizi gravi, specifici e concordanti che indicano la natura e l'entità della sostanza
Codice di procedura penale - art. 274, lett. c)
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La norma relativa alle esigenze cautelari è stata applicata per valutare il pericolo di reiterazione/contesto criminoso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'esistenza dell'esigenza cautelare anche senza una disamina autonoma della personalità del solo Bousselmi
Codice di procedura penale - art. 616
Questa norma è stata richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla decisione sul contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte di merito ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000 non ritenendo però la presentazione dei ricorsi dolosamente colposa
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari in materia di stupefacenti non è sempre necessaria una perizia chimica: un narcotest effettuato dalla polizia giudiziaria, se sostenuto da indizi gravi, specifici e concordanti (materiale per il confezionamento, appunti, tentativo di disfarsi della droga, divisione in dosi), può essere sufficiente per ritenere la natura e l'entità della sostanza
- La richiesta del P.M. per specifiche condotte è rilevante: il G.I.P. può riqualificare il fatto ma la misura è legittima se il P.M. aveva chiesto la custodia per le condotte materialmente riferite; obiezioni formali sulla mancata richiesta possono essere superate da una corretta ricostruzione dei capi d'imputazione
- La presenza di ingenti quantitativi, materiale di confezionamento, somme di danaro significative e la divisione in dosi sono indici forti di finalità di spaccio e legittimano misure cautelari più afflittive rispetto all'uso personale
- La disponibilità effettiva di un immobile (chiavi, accesso congiunto) e la presenza della sostanza in più ambienti possono giustificare l'imputazione e la responsabilità di più soggetti
- La mancanza di fissa dimora è un elemento che può impedire la concessione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari)
- In Cassazione, censure manifestamente infondate o ripetitive possono portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e all'imposizione delle spese e di contributi alla Cassa delle Ammende, salvo che non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso
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