Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30421/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati connessi al Testo Unico sugli stupefacenti. Adel Hajri propone quattro motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per applicazione della misura in assenza di specifica richiesta del P.M.; (2) mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (3) erronea valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione degli elementi del fascicolo; (4) erronea valutazione dell'adeguatezza della misura. Bousselmi propone due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla disponibilità dell'immobile di Ravenna (riferimento a fatto inesistente); (2) mancanza di motivazione circa la valutazione della sua personalità nel ravvisare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. In sintesi: per Hajri il Tribunale del riesame aveva correttamente ricostruito che il P.M. aveva formulato imputazioni provvisorie per detenzione di cocaina e di hashish e aveva richiesto la custodia cautelare per entrambe; la riqualificazione operata dal G.I.P. era compatibile con la richiesta del P.M.; non era necessaria una perizia chimica formale perché il narcotest, unitamente ad altri indizi (materiale per il confezionamento, appunti con nomi e cifre, tentativo di disfarsi dello stupefacente), era sufficiente a sostenere la misura; le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate (ingenti quantitativi, stanza nella disponibilità di Hajri, materiale di confezionamento, somme ingenti di denaro) e la custodia in carcere risultava proporzionata considerata la posizione nel narcotraffico e il rischio di elusione dei controlli. Per Bousselmi la responsabilità è stata desunta dalla disponibilità della cocaina divisa in dosi nel casolare al quale aveva accesso e dall'assenza di elementi a dimostrazione dell'uso personale; la mancanza di fissa dimora ha escluso l'applicabilità degli arresti domiciliari. La Corte ha dunque confermato le ragioni del Tribunale del riesame, dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base alla sentenza n.186/2000 della Corte Costituzionale, ha disposto per ciascun ricorrente il versamento equitativo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, Testo Unico sugli stupefacenti - art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Il giudice ha ritenuto legittima la riqualificazione della condotta e l'applicazione della custodia cautelare quando il P.M. aveva richiesto la misura per entrambe le condotte separate; la qualificazione ai fini di cui al comma 4 è sostenuta anche dal narcotest e da indizi concreti senza necessità di perizia chimica formale

  • d.P.R. n. 309 del 1990, Testo Unico sugli stupefacenti - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha escluso la necessità di una perizia obbligatoria per escludere la configurabilità di una fattispecie attenuata ai sensi del comma 5 quando vi siano narcotest e altri indizi gravi, specifici e concordanti che indicano la natura e l'entità della sostanza

  • Codice di procedura penale - art. 274, lett. c)

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma relativa alle esigenze cautelari è stata applicata per valutare il pericolo di reiterazione/contesto criminoso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'esistenza dell'esigenza cautelare anche senza una disamina autonoma della personalità del solo Bousselmi

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Questa norma è stata richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla decisione sul contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte di merito ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000 non ritenendo però la presentazione dei ricorsi dolosamente colposa

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari in materia di stupefacenti non è sempre necessaria una perizia chimica: un narcotest effettuato dalla polizia giudiziaria, se sostenuto da indizi gravi, specifici e concordanti (materiale per il confezionamento, appunti, tentativo di disfarsi della droga, divisione in dosi), può essere sufficiente per ritenere la natura e l'entità della sostanza
  • La richiesta del P.M. per specifiche condotte è rilevante: il G.I.P. può riqualificare il fatto ma la misura è legittima se il P.M. aveva chiesto la custodia per le condotte materialmente riferite; obiezioni formali sulla mancata richiesta possono essere superate da una corretta ricostruzione dei capi d'imputazione
  • La presenza di ingenti quantitativi, materiale di confezionamento, somme di danaro significative e la divisione in dosi sono indici forti di finalità di spaccio e legittimano misure cautelari più afflittive rispetto all'uso personale
  • La disponibilità effettiva di un immobile (chiavi, accesso congiunto) e la presenza della sostanza in più ambienti possono giustificare l'imputazione e la responsabilità di più soggetti
  • La mancanza di fissa dimora è un elemento che può impedire la concessione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari)
  • In Cassazione, censure manifestamente infondate o ripetitive possono portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e all'imposizione delle spese e di contributi alla Cassa delle Ammende, salvo che non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.