Cassazione Penale, Sentenza n. 10534/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per invasione arbitraria di un terreno pubblico e per aver realizzato un manufatto abusivo di circa 75 mq su suolo pubblico (artt. 633 e 639-bis c.p.). In cassazione deduceva: 1) illegittima responsabilità perché sosteneva di essere già nel possesso del terreno in quanto proprietà della Protezione Civile al momento dell'occupazione e che tale ente non aveva denunciato l'occupazione; 2) intervenuta prescrizione, perché l'occupazione sarebbe iniziata nel 1993 trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ricordato che il reato di invasione consiste nell'introdursi in un fondo o immobile altrui di cui non si ha il possesso e che la qualificazione del bene come pubblico non è preclusa dal fatto che fosse formalmente in proprietà della Protezione Civile: i beni appartenenti a enti pubblici rientrano nella nozione di beni pubblici ai fini della perseguibilità d'ufficio. L'acquiescenza iniziale dell'ente non legittima l'occupazione. Il reato è di natura permanente quando l'occupazione perdura: la prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'occupazione, e nel caso l'occupazione era risultata ancora nel 2010 e si è ritenuto che si sia protratta fino alla sentenza di primo grado (3/5/2019), dunque non prescritta. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruente con la gravità e la modalità continuata della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato tutela una situazione di fatto (possesso/detenzione); sussiste invasione quando si introduce dall'esterno in un fondo o immobile altrui senza possesso legittimo; il reato può avere natura permanente quando l'occupazione perdura nel tempo
Norma contestata in relazione alla costruzione abusiva; applicata congiuntamente alla fattispecie di invasione
Relativo alle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può valutare uno o più elementi indicati dall'articolo e negare o concedere le attenuanti anche sulla base di un singolo parametro (es. gravità della condotta)
legge n. 225/1992 (istituzione Protezione Civile)
La Protezione Civile è qualificata come servizio pubblico nazionale; la proprietà pubblica riconducibile ad enti pubblici rientra nella nozione di beni pubblici rilevante ai fini penali
Nozione di 'pubblico' mutuata dal codice civile: beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici (demanio, patrimonio disponibile/indisponibile) sono considerati pubblici ai fini della perseguibilità d'ufficio dell'invasione
Massime di principio
- L'invasione di terreni o edifici richiede che l'autore non sia legittimamente nel possesso del bene: la mera tolleranza o mancata denuncia da parte del proprietario pubblico non trasforma l'occupazione in possesso legittimo
- I beni appartenenti a enti pubblici (anche se non demaniali) rientrano nella nozione di 'pubblico' ai fini della configurabilità dell'invasione e della perseguibilità d'ufficio
- Il reato di invasione può avere natura permanente: la prescrizione decorre dal momento in cui l'occupante cessa l'occupazione; pertanto, se l'occupazione è perdurante, il termine di prescrizione non decorre dalla prima occupazione
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'allontanamento dall'immobile per far decorrere la prescrizione; l'accertamento della persistenza dell'occupazione esclude la prescrizione
- Per le circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento di cui all'art. 133 c.p.; la gravità e la continuità della condotta sono parametri legittimi per negare le attenuanti
- Elementi plurivalenti (es. gravità della condotta) possono essere valutati sotto profili diversi (pena, attenuanti) senza violare il principio ne bis in idem
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