Cassazione Penale, Sentenza n. 23399/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché inviato ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata nel provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati. Sosteneva che l'atto era stato comunque inviato tempestivamente ad una casella riferibile all'ufficio competente, che l'ufficio aveva ricevuto, conosciuto e valutato l'atto, e che, per il principio di conservazione dell'impugnazione (art. 568 c.p.p.) e per un'interpretazione estensiva della disciplina delle impugnazioni, il deposito via PEC ad una casella diversa ma comunque collegata all'ufficio non poteva pregiudicare l'ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che se il giudice che procede riceve l'atto, ancorché trasmesso ad una diversa casella PEC, va riconosciuta la validità del deposito perché è raggiunta la finalità dell'invio, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell'atto (richiamando l'art. 156, comma 3, c.p.c. e la giurisprudenza consolidata, comprese le Sezioni Unite). Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trento per il relativo giudizio d'appello.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come principio di "conservazione dell'impugnazione": la Corte recepisce l'idea che l'impugnazione vada conservata quando è raggiunto lo scopo dell'atto, sebbene abbia fondato la decisione soprattutto sul principio generale di strumentalità delle forme.
Richiamato dal ricorrente per chiedere un'estensione della tutela anche alle impugnazioni via PEC; la Corte non si è limitata a invocare direttamente questa norma, ma ha utilizzato il quadro più generale della strumentalità per giungere al risultato voluto.
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Norma richiamata come principio generale della strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell'atto; la Corte l'ha estesa per affermare che il deposito è valido se raggiunge l'ufficio competente, anche se effettuato ad una diversa casella PEC.
Giurisprudenza: Sez. U., Sentenza n. 1626 del 24/09/2020
La sentenza delle Sezioni Unite è richiamata come precedente che applica il principio della strumentalità delle forme al deposito degli atti; la Corte la utilizza per sostenere l'applicabilità del principio anche al caso di invii via PEC verso caselle diverse purché l'atto arrivi al giudice competente.
Massime di principio
- La validità del deposito processuale è valutata anche in base alla sua efficacia sostanziale: se l'atto raggiunge il giudice/ufficio competente, errori formali nella casella PEC di invio non determinano automaticamente l'inammissibilità.
- Il principio di strumentalità delle forme (art. 156 c.p.c.) può essere applicato nel processo penale per preservare impugnazioni che hanno raggiunto il loro scopo pratico.
- La diversificazione interna degli uffici e delle relative caselle PEC non equivalgono necessariamente a soggetti giuridicamente distinti: un invio a diversa casella interna può essere considerato valido se perviene all'ufficio competente.
- Nonostante la tutela sostanziale, è consigliabile rispettare sempre l'indirizzo PEC indicato nel provvedimento e conservare le prove di invio e ricezione (ricevute PEC, log, comunicazioni interne) per dimostrare l'effettivo arrivo dell'atto.
- In caso di errore nella casella PEC, è opportuno attivare immediatamente iniziative correttive (comunicazione all'ufficio, richiesta di integrazione o sanatoria) per ridurre il rischio di contestazioni procedurali.
- I giudici possono annullare decisioni di inammissibilità basate su formalismi quando emerge che la finalità dell'atto (la conoscenza e la valutazione da parte dell'ufficio competente) è stata comunque realizzata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23259/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23285/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23286/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23287/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2022 del 15/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →