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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30567/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334 c.p. Dai passaggi disponibili emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza indicare specifiche contraddittorietà o manifeste illogicità della motivazione. Il ricorrente contestava inoltre, in modo ritenuto apodittico, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'esclusione delle attenuanti generiche e, indirettamente, il trattamento sanzionatorio; la sentenza di merito aveva valorizzato la personalità dell'imputato e i diversi precedenti penali riportati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di censure già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito, sulla base di un apparato argomentativo immune da manifeste illogicità e fondato sulle prove acquisite. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. per la personalità dell'imputato e per i precedenti penali, nonché non specificamente censurato il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Integra il delitto contestato, ritenuto pacificamente sussistente in base alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata correttamente esclusa in ragione della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare reali profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • La conferma della responsabilità per il reato contestato può essere validamente sorretta da una motivazione fondata sulle prove acquisite, quando la ricostruzione della vicenda risulti coerente e logicamente esente da vizi evidenti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali, ove tali elementi incidano negativamente sulla valutazione complessiva della meritevolezza del beneficio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è utilmente censurabile in cassazione con affermazioni meramente apodittiche, occorrendo una critica specifica alle ragioni poste a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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