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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46087/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., deducendo travisamento della prova e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (il ricorrente era infradodicenne/infraventunenne) e alla mancata revoca della misura di sicurezza dell'espulsione disposta ai sensi dell'art. 235 c.p. La difesa ha contestato la mancata differenziazione delle posizioni dei tre coimputati (lodierno ricorrente era incensurato, si era sottoposto ad interrogatorio di convalida ed era l'unico a non aver posto in essere la condotta tipica), e ha prodotto documenti (permesso di soggiorno rilasciato il 22/3/2021 e assunzione a tempo indeterminato dal 1/5/2022) che, se valutati correttamente, avrebbero inciso sulla prognosi comportamentale e dunque sulla valutazione della sospensione condizionale e sull'opportunità di mantenere la misura di espulsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo del travisamento della prova. Ha osservato che, trattandosi di documenti valutati per la prima volta dalla Corte territoriale, la motivazione era contraddittoria rispetto a tali atti processuali e pertanto manifestamente incongrua. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle questioni relative alla sospensione condizionale della pena e alla misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 235 c.p., con rinvio alla Corte d'appello per nuova valutazione dell'incidenza dei fatti sopravvenuti (permesso di soggiorno e assunzione) sulla prognosi comportamentale del Mosallim.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, pur non potendo sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, il giudice di legittimità può sindacare il "travisamento della prova" quando la motivazione del giudice di merito sia contraddetta da atti del processo dotati di autonoma forza dimostrativa; è richiesto che il ricorrente indichi in modo specifico gli atti rilevanti e che la contraddittorietà sia percepibile con evidenza macroscopica.

  • art. 235 cod. pen.

    Norma relativa alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato: la Corte ha disposto che la conferma di tale misura deve essere riesaminata alla luce degli elementi documentali sopravvenuti che possono incidere sulla prognosi e sulla compatibilità della misura con la situazione personale dell'imputato.

  • Legge n. 46 del 2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    La modifica ha ampliato il sindacato di legittimità permettendo di dedurre il travisamento della prova entro i limiti indicati dalla giurisprudenza; la Corte richiama i parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio di tale sindacato.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione può lamentare "travisamento della prova" solo se il ricorrente indica specificamente gli atti processuali rilevanti e dimostra che la motivazione del giudice è manifestamente incongruente o incompatibile con quegli atti; non è sufficiente la mera contrapposizione di valutazioni.
  • Documenti o fatti introdotti e valutati per la prima volta in sede di appello possono giustificare il sindacato di legittimità se la loro rappresentazione disarticola il ragionamento motivazionale del giudice di merito in modo evidente.
  • Nelle ipotesi di misura alternativa/di sicurezza (es. espulsione) e di valutazione della sospensione condizionale, la sequenza temporale degli eventi (data del permesso di soggiorno, data di assunzione, antecedenza o posteriorità rispetto al reato) è centrale per la valutazione della prognosi e va chiaramente considerata dal giudice.
  • La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti né riforma le valutazioni di merito a proprio piacimento: il sindacato è limitato a vizi di "macroscopica evidenza" (contraddittorietà, illogicità manifesta, incompatibilità con atti processuali dotati di forza provante).
  • Per difese analoghe è determinante produrre e puntualizzare in modo preciso gli atti processuali che dimostrano l'inesattezza o l'incongruenza della motivazione (certificati del casellario, date di rilascio dei permessi, contratti di lavoro, ecc.) e spiegare in che modo tali atti compromettono la tenuta logica del ragionamento giudiziale.

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