Cassazione Penale, Ordinanza n. 31934/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. Il ricorso sosteneva che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato adeguatamente l'identità dei titoli di reato e il medesimo contesto territoriale di commissione dei fatti. La decisione impugnata, però, aveva valorizzato soprattutto la distanza temporale tra i fatti e il fatto che, tra un reato e l'altro, il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo tali elementi incompatibili con l'esistenza di un unico disegno criminoso e più coerenti con una mera abitualità delittuosa. La censura è stata quindi ricondotta, dalla Corte, a una sollecitazione di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di continuazione, poiché l'unicità del disegno criminoso richiede una verifica concreta della programmazione, già al momento del primo reato, dei successivi fatti almeno nelle loro linee essenziali. Gli indici richiamati dal ricorrente, come identità del titolo di reato e contesto territoriale, erano stati esaminati ma giudicati recessivi rispetto agli elementi valorizzati dal Tribunale. Poiché la motivazione del giudice dell'esecuzione non era illogica o contraddittoria e il ricorso mirava soltanto a una rivalutazione del fatto, è stata applicata la sanzione dell'inammissibilità con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso e una programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento del primo fatto; non basta la mera presenza di indici esteriori se i fatti risultano frutto di determinazioni estemporanee.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente richiede un accertamento in fatto sull'unicità del disegno criminoso, riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità è censurabile solo la motivazione mancante, illogica o contraddittoria; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.
- L'identità del titolo di reato e il contesto territoriale di commissione dei fatti sono indici solo sintomatici e non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la continuazione se gli altri elementi depongono per una pluralità di decisioni criminose autonome.
- La presenza di una significativa distanza temporale tra i fatti e l'interposizione di una misura cautelare possono essere valorizzate dal giudice di merito come elementi contrari all'unicità del disegno criminoso.
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