Cassazione Penale, Sentenza n. 32881/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/07/2021 che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione (24-28 novembre 2015) ritenendo sussistere una colpa grave del ricorrente, in quanto riconosciuto fotograficamente dalla persona offesa quale occupante di un mezzo usato per intimidirla e per aver negato nei chiarimenti di ricordare l'episodio. Il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice della riparazione ha frainteso il contenuto dell'assoluzione e si è basato su deduzioni non comprese nel provvedimento assolutorio; inoltre rileva che le sue dichiarazioni nell'interrogatorio di garanzia portarono alla sua immediata scarcerazione e che il pubblico ministero chiese l'assoluzione nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice della riparazione abbia operato una ricostruzione ipotetica dei fatti e non abbia valutato correttamente se, sulla base degli elementi originari a disposizione del giudice della cautela, potesse trarsi una riproduzione della vicenda tale da indurre in errore l'autorità giudiziaria. La Cassazione ha inoltre osservato che, poiché dopo l'interrogatorio il G.I.P. ha disposto la scarcerazione e la misura non è stata mantenuta, le dichiarazioni eventualmente reticenti del ricorrente non possono assumere rilievo ostativo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è stata invocata in relazione alla possibilità che una condotta gravemente colposa dell'indagato osti al riconoscimento dell'equa riparazione; occorre che la condotta abbia concorso, nel rapporto causa-effetto, a creare la falsa apparenza dell'illecito che ha indotto la misura cautelare.
Richiamato come capo di imputazione iniziale (associazione di tipo mafioso) a titolo descrittivo: l'esistenza di tale contestazione non esclude di per sé il diritto all'indennizzo se manca la prova che la condotta del richiedente abbia gravemente contribuito all'adozione della misura.
Principio di autonomia del giudizio di riparazione
Il procedimento per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e mira a valutare se il quadro probatorio abbia potuto trarre in inganno il giudice della cautela, considerandosi anche l'eventuale condotta colposa dell'interessato come fattore escludente il risarcimento.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite e Sez. 4)
es. Sez. Un. n. 32383/2010 D'Ambrosio; Sez. 4, n. 7956/2020 Abruzzese; altre pronunce citate
La giurisprudenza chiarisce che per negare la riparazione in ipotesi di reato plurimo è necessaria non solo una condotta macroscopicamente negligente dell'istante ma anche la consapevolezza dell'altrui attività illecita, salvo che la sola condotta sia intrinsecamente rappresentativa del carattere gravemente imprudente e prevedibilmente illecito.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta se il quadro probatorio originario potesse legittimamente indurre il giudice cautelare all'adozione della misura e se l'imputato abbia con la sua condotta gravemente contribuito a quella apparenza di illiceità.
- Per escludere l'indennizzo per "colpa grave" dell'imputato (art. 314 c.p.p.) non basta la mera frequentazione o presenza; quando il fatto è plurisoggettivo è necessaria anche la consapevolezza dell'altrui attività illecita, salvo che la condotta del richiedente sia di per sé macroscopicamente colposa e rappresentabile come reato.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato che hanno determinato la scarcerazione o la cessazione della misura cautelare perdono rilievo ai fini della valutazione della colpa grave: se la misura non è stata mantenuta, le dichiarazioni reticenti o mendaci non possono costituire giustificazione per negare la riparazione.
- Il giudice della riparazione non può fondare la sua decisione su ricostruzioni ipotetiche dei fatti non emergenti dal provvedimento cautelare originario o contrari alla sentenza di assoluzione; deve confrontare gli elementi a disposizione del giudice della cautela e motivare la connessione causale fra la condotta dell'istante e l'errore dell'autorità.
- In presenza di dubbi sulla consapevolezza o sulla effettiva partecipazione del richiedente ai fatti addebitati, occorre un pronunciamento motivato che valuti specificamente tali profili; in mancanza la decisione è annullabile e soggetta a rinvio per nuovo esame.
- La corretta pratica processuale è che, in caso di rinnovata valutazione, la Corte territoriale indichi chiaramente se le conclusioni circa la partecipazione o la consapevolezza del ricorrente risultano dagli atti cautelari o sono deduzioni successive, e spieghi come tali elementi avrebbero indotto in errore il giudice della cautela.
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