Ordinanza n. 443/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) - dell'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2025 (prot. n. 72545 del 30 ottobre 2025), notificata alla ricorrente in data 30 ottobre 2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nola ha ingiunto alla ricorrente la demolizione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, delle opere di cui al permesso di costruire n. 42/2018 e alla successiva SCIA in variante n. 190/2019 (prot. n. 25783 del 26 giugno 2019), annullati in autotutela con determina dirigenziale n. 809 del 29 aprile 2024; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a opere assentite da un permesso di costruire e da una SCIA in variante successivamente annullati in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari edilizi)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Nola dopo l'annullamento in autotutela del permesso di costruire e della successiva SCIA in variante riguardanti le opere edilizie. L'atto presupposto, ossia l'annullamento in autotutela del titolo edilizio, era stato già contestato con separati ricorsi, respinti dal TAR ma appellati dinanzi al Consiglio di Stato. In sede cautelare, il Consiglio di Stato aveva sospeso l'efficacia delle sentenze di rigetto, ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle censure relative all'atto presupposto. Nel presente giudizio è stata quindi dedotta, in via cautelare, l'illegittimità o comunque l'insostenibilità dell'ordinanza demolitoria, la cui efficacia dipende dall'esito del giudizio sulla legittimità dell'annullamento in autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che la legittimità dell'annullamento in autotutela del permesso di costruire, presupposto dell'ordinanza di demolizione, è ancora sub iudice e che il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia delle sentenze di primo grado, accordando tutela cautelare e ritenendo meritevoli di approfondimento le censure proposte. In considerazione della natura demolitoria dell'atto e del conseguente periculum in mora, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata fino alla definizione della controversia sul provvedimento presupposto. La trattazione di merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata; la sospensione cautelare dell'ordinanza è stata disposta in ragione dell'incertezza derivante dalla pendenza del giudizio sulla legittimità dell'annullamento del titolo edilizio presupposto.
Disciplina la tutela cautelare nel giudizio amministrativo e fonda la decisione sulla domanda incidentale di sospensione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento repressivo edilizio si fonda sull'annullamento in autotutela del titolo abilitativo, la sospensione cautelare dell'atto presupposto e la pendenza del relativo giudizio d'appello possono giustificare la sospensione dell'ordinanza demolitoria, in attesa della decisione sulla legittimità dell'atto presupposto.
- La natura demolitoria dell'ordinanza di ripristino integra il periculum in mora, in quanto l'esecuzione dell'atto può produrre effetti materiali difficilmente reversibili nella sfera giuridica del destinatario.
- Ai fini della tutela cautelare, il giudice può valorizzare la necessità di coordinare gli effetti del giudizio sull'atto presupposto con quelli del giudizio avente ad oggetto l'atto consequenziale, evitando che quest'ultimo produca effetti mentre è ancora controversa la legittimità del primo.
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