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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21352/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 21/05/2024 articolando tre censure. Con il primo motivo hanno contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, in particolare quanto al contributo concorsuale attribuito a una delle imputate; la Corte di cassazione rileva però che la censura era generica, non specifica e sostanzialmente finalizzata a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Con il secondo motivo hanno censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati; anche tale doglianza è stata ritenuta non specifica e non consentita, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava adeguatamente motivata, anche con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., alla gravità dei fatti, ai danni economici e ai precedenti specifici. Con l'ultimo motivo hanno contestato l'ammontare del danno liquidato a titolo risarcitorio in favore della parte civile; anche questa censura è stata dichiarata priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché le doglianze erano una mera riproposizione di quelle già disattese in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il danno patrimoniale e morale.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione impugnata; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità del motivo e, nel caso di specie, dell'intero ricorso.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena può essere motivata mediante richiamo ai criteri legali di commisurazione, quale parametro della discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una censura che si risolva nella generica contestazione della motivazione o nella mera richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio, se non vengono indicati specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La mancanza di specificità dei motivi va valutata sia in senso intrinseco, per genericità e indeterminatezza, sia in senso estrinseco, quando il ricorso non si confronta con la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata o si limita a riprodurre doglianze già respinte in appello.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica; è sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. o formule equivalenti, specie quando la pena sia inferiore alla media edittale.
  • La censura sulla liquidazione del danno in favore della parte civile deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze di appello è inammissibile.
  • Quando i motivi di ricorso sono tutti inammissibili per difetto di specificità o per pretesa rivalutazione del merito, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e pone a carico dei ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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