Cassazione Penale, Sentenza n. 48534/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura l'omessa o tardiva indicazione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell'accertamento etilometrico; la difesa sostiene che solo l'avviso contestuale al prelievo garantisce il diritto di difesa e che il verbale redatto successivamente non prova l'ottemperanza, con conseguente nullità dell'atto e inutilizzabilità della deposizione dell'operante resa in violazione dell'art.195, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione conferma che è sufficiente la prova che gli agenti abbiano adempiuto all'obbligo di avviso (art.114 disp. att. cod. proc. pen.), anche se il verbale è redatto successivamente al prelievo: i verbali della polizia giudiziaria hanno natura fidefaciente nella parte in cui attestano fatti avvenuti in loro presenza; la deposizione del teste di polizia giudiziaria che conferma l'avviso è utilizzabile. Conseguenze: conferma della responsabilità per guida in stato di ebbrezza (tutti i gradi di giudizio già statuivano tale responsabilità), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; applicata dalla Corte di merito per dichiarare la responsabilità del ricorrente in relazione ai valori alcolemici riscontrati.
Norma processuale richiamata nella censura sulla motivazione e sulla violazione di legge; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato rispetto alla questione dell'avviso e della verbalizzazione
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore; la Corte afferma che ai fini dell'utilizzabilità dell'atto è sufficiente la prova che gli agenti abbiano ottemperato all'obbligo, anche se la verbalizzazione è successiva
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa relativamente ai limiti della testimonianza degli agenti; la Corte esclude che, nel caso concreto, la deposizione del poliziotto sia inutilizzabile per la motivazione dedotta dal ricorrente
Regolamenta i verbali redatti dalla polizia giudiziaria; la sentenza conferma la natura fidefaciente dei verbali nella parte in cui attestano fatti avvenuti in loro presenza
Sezioni Unite, sent. Torcasio
Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003
La difesa aveva richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite; la Corte di cassazione però ritiene il richiamo non pertinente al caso concreto e ribadisce la possibilità di far valere la prova dell'ottemperanza all'obbligo di avviso anche tramite verbale e deposizione
Corte costituzionale, sentenza n. 186
Richiamata solo ai fini della liquidazione della sanzione per il ricorso manifestamente infondato: la Corte valuta che il ricorrente non abbia agito con colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ma impone comunque una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La validità dell'accertamento etilometrico non è automaticamente compromessa se il verbale è redatto dopo il prelievo: ciò che conta è la prova che l'agente abbia effettivamente avvisato l'indagato della facoltà di difesa prima dell'accertamento
- I verbali redatti dagli agenti di polizia giudiziaria hanno natura fidefaciente nella parte in cui attestano fatti avvenuti in loro presenza e possono essere utilizzati per dimostrare l'ottemperanza agli obblighi di legge
- La deposizione dell'operante che conferma l'avvenuto avviso è utilizzabile per integrare la prova, salvo specifiche ragioni che ne compromettano la attendibilità o la lecita acquisizione
- Per contrastare efficacemente la validità dell'accertamento, la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino che l'avviso non è stato reso o che il verbale è mendace, e non può limitarsi a eccepire genericamente la tardività della verbalizzazione
- In sede di cassazione i motivi già valutati e decisi dal giudice di merito con motivazione congrua sono difficilmente riaperti se non emergono profili di illegittimità processuale manifesta
- Chi propone ricorso infondato può essere condannato al pagamento delle spese e, in casi di manifesta infondatezza, anche a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare previamente la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni
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