Cassazione Civile, Ordinanza n. 25250/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro una precedente sentenza della stessa CTR. La revocazione era stata chiesta dall'Amministrazione perché la CTR, nella decisione del 2017, aveva dato per esistente un accordo conciliativo tra le parti e aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, mentre nel verbale di udienza risultava invece che le parti avevano soltanto chiesto un rinvio per tentativo di conciliazione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha formalmente denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma nel contenuto del motivo ha anche richiamato la violazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come questione di merito o di diritto quello che era invece un errore di percezione del contenuto del verbale di udienza, dunque un errore di fatto revocatorio.
La decisione
La Corte ha riqualificato il motivo di ricorso, ritenendo chiaramente dedotto un errore revocatorio e non un mero vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., e ha affermato che la CTR aveva errato nel negare la natura revocatoria del vizio denunciato. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nel merito il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle entrate e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notificazione segue tale disciplina quanto al luogo di notificazione.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Opera il principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, rilevante ai fini della validità della notificazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo può essere riqualificato in questa fattispecie quando il contenuto sostanziale denuncia un vizio processuale o la violazione di una norma che incide sulla validità della decisione.
La mera rubrica del motivo non è decisiva; il giudice di legittimità può verificare se in concreto sia dedotto un omesso esame di fatto decisivo oppure altro vizio.
art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà processuale risultante dagli atti, non una valutazione o interpretazione giuridica del fatto.
Richiamato con riferimento all'accordo conciliativo che la CTR aveva ritenuto intervenuto nel precedente giudizio.
Richiamato quale base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in presenza dell'accordo conciliativo.
Richiamato dalla precedente sentenza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'erronea intestazione del motivo non comporta inammissibilità se dal contenuto complessivo dell'argomentazione è chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato; il giudice può quindi procedere alla riqualificazione del motivo.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando vi sia una falsa percezione di un dato di fatto risultante dagli atti, oggettivamente e immediatamente verificabile dal confronto tra sentenza e documenti, senza necessità di valutazioni o ragionamenti interpretativi.
- Non integra errore revocatorio il travisamento che dipenda da attività valutativa, dall'interpretazione dei fatti storici o dalla soluzione di questioni giuridiche, anche se tale valutazione risulti errata.
- Per configurare l'errore di fatto revocatorio il fatto asseritamente percepito in modo errato non deve essere stato oggetto di contraddittorio e di decisione nel giudizio definito dalla sentenza impugnata; se la questione è stata controversa e decisa, il rimedio revocatorio è escluso.
- Quando la sentenza impugnata abbia confuso il contenuto letterale di un atto processuale con la sua diversa interpretazione, il vizio può assumere natura revocatoria se si tratta di un'errata lettura del documento e non di una valutazione del suo significato giuridico.
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