Cassazione Penale, Sentenza n. 47096/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che aveva confermato la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e riciclaggio. Con un primo motivo lamentano omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza degli indizi relativi all'associazione e, in particolare, sul dolo specifico di partecipazione stabile alla compagine criminale, sostenendo che il loro ruolo (corrieri) fosse marginale, occasionale e che l'arresto intervenuto il 25/2/2021 avesse posto fine alla loro partecipazione. Con un secondo motivo contestano la violazione di legge in ordine alla competenza territoriale, ritenuta erroneamente attribuita al Tribunale di Trento con applicazione dell'art. 16 c.p.p. per connessione senza adeguata motivazione sulla sussistenza della connessione tra reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte fondati. Sul piano sostanziale (parte relativa alla partecipazione all'associazione) ha confermato che la motivazione del Tribunale del Riesame è adeguata: le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie e le modalità esecutive (consegna di un'ingente somma a un "prelevatore") indicano un incarico di elevata delicatezza, richiedente un elevato grado di fiducia e conoscenza dei meccanismi associativi, idonei a costituire un indizio forte di adesione stabile e volontaria al sodalizio. Pertanto la censura sulla mancanza del dolo specifico è stata respinta. Invece il motivo relativo alla competenza territoriale è stato accolto: il provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato la sussistenza e la tipologia della connessione necessaria per applicare il criterio di attribuzione previsto dall'art. 16 c.p.p. (e le ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p.), per cui la parte dell'ordinanza che ha determinato la competenza territoriale viene annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il delitto di associazione per delinquere richiede il dolo specifico ossia la coscienza e volontà di partecipare stabilmente al programma criminoso; la realizzazione di delitti in conformità al piano associativo può costituire un indizio forte di adesione.
Stabilisce il criterio di competenza territoriale per procedimenti connessi: il giudice competente è quello del reato più grave (o, in caso di parità, del primo reato). L'applicazione richiede la preventiva verifica e motivazione della connessione tra i reati.
Individua le diverse ipotesi di connessione (lett. a, b, c): il giudice deve specificare quale tipo di connessione ritiene sussistere quando invoca l'art. 16 c.p.p.
Norma richiamata per l'invio della causa al giudice competente: utilizzata dalla Corte per disporre il rinvio al Tribunale indicato come competente dopo annullamento parziale del provvedimento.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'associazione per delinquere non è necessario che ogni partecipante sia un dirigente: incarichi 'delicati' (es. consegna di ingenti somme) e il grado di fiducia accordato possono costituire indizi forti di adesione stabile.
- La commissione di delitti rientranti nel programma associativo, se coerente con il piano criminoso, può essere utilizzata per desumere il dolo di partecipazione; tuttavia non basta un atto isolato se non compatibile con il quadro indiziario complessivo.
- L'arresto successivo non esclude automaticamente la rilevanza di atti compiuti anteriormente: la prosecuzione o la cessazione della partecipazione va valutata in base ai tempi e ai fatti contestati.
- Sulle questioni di competenza per connessione ex art. 16 c.p.p. il giudice deve motivare espressamente l'esistenza e il tipo di connessione (art. 12 c.p.p.); la mera affermazione della connessione senza spiegazioni rende la decisione annullabile.
- In impugnazione in Cassazione, le censure sulla motivazione richiedono che sia dimostrata l'oggettiva insufficienza, contraddittorietà o omissione del provvedimento impugnato; viceversa le valutazioni logico-giuridiche ben motivate vengono confermate.
- Se la Cassazione accoglie solo profili procedurali (es. competenza territoriale), il processo viene rimesso al giudice di merito per le determinazioni conseguenti, senza che ciò comporti necessariamente l'automatica caduta delle misure cautelari.
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