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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato sessione 2025, elenco degli ammessi e provvedimenti sulle modalità di assistenza alla prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 aprile 2026 con cui la Sottocommissione n. 2 della Corte d'Appello di Ancona non l'ha ammessa alle prove orali dell'esame di avvocato sessione 2025, nonché l'elenco degli ammessi e il verbale della sottocommissione. Ha inoltre impugnato il provvedimento della Corte d'Appello di Cagliari del 21 novembre 2025, comunicato il 25 novembre 2025, che le consentiva, in quanto portatrice di handicap, di essere assistita nella scrittura dell'atto giudiziario da una persona priva di laurea in discipline giuridico-economiche. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, sostenendo che l'imposizione di un assistente privo di formazione giuridica le avrebbe causato rilevanti difficoltà nello svolgimento della prova scritta e non avrebbe assicurato un ausilio effettivo. In sede cautelare il TAR ha rilevato, quanto agli atti della sottocommissione di Ancona, un possibile difetto di competenza territoriale, poiché la controversia potrebbe spettare al TAR nella cui circoscrizione ha sede la Corte d'Appello presso la quale opera la commissione esaminatrice. Quanto al provvedimento della Corte d'Appello di Cagliari, il TAR ha prospettato la possibile tardività dell'impugnazione, ritenendo che esso potesse avere natura immediatamente lesiva e dovesse quindi essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito la verifica della competenza territoriale del TAR Sardegna sulle censure relative agli atti adottati dalla Sottocommissione della Corte d'Appello di Ancona, richiamando il principio secondo cui è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede la Corte d'Appello presso la quale opera la commissione esaminatrice. Il Collegio ha inoltre rilevato la possibile tardività dell'impugnazione del provvedimento della Corte d'Appello di Cagliari, potenzialmente immediatamente lesivo e dunque soggetto a tempestiva impugnazione. Le questioni sono state sottoposte al contraddittorio e ogni approfondimento è stato rinviato all'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 20 l. 104/1992

    È invocato dalla ricorrente a fondamento della censura relativa all'ausilio per lo svolgimento della prova scritta; il TAR non ha definito nel merito la questione nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute o alla disabilità.

Massime di principio

  • In materia di ricorsi contro il giudizio di esclusione dalle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede la Corte d'Appello presso la quale opera la commissione esaminatrice.
  • La verifica della competenza territoriale e della tempestività dell'impugnazione di un atto potenzialmente immediatamente lesivo può incidere sul fumus boni iuris e giustificare il rigetto della domanda cautelare, ferma la riserva della decisione definitiva alla fase di merito.
  • Un provvedimento che stabilisce in via definitiva le modalità di svolgimento di una prova e l'ausilio riconosciuto a un candidato può assumere natura immediatamente lesiva; ove tale lesività sia conoscibile, l'atto deve essere impugnato entro il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneCompetenzaTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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