Sentenza n. 11988/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut, in data 28.09.2023 e notificato in pari data, pos. n. 1093, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 D.lgs n. 286/98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, richiesto ai fini della frequenza di un corso di laurea triennale presso un'università italiana nell'anno accademico 2023/2024. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta. In udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso, poiché l'anno accademico cui si riferiva la preiscrizione era ormai definitivamente concluso e non era più possibile l'immatricolazione al medesimo corso e anno accademico. Il ricorrente non ha manifestato un interesse risarcitorio volto all'accertamento dell'illegittimità del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché l'annullamento del diniego non avrebbe più procurato alcuna utilità concreta, essendo terminato l'anno accademico 2023/2024, il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego. Non ricorrendo un interesse ai fini risarcitori, non è stato disposto l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce il riferimento normativo per il visto d'ingresso per motivi di studio richiesto dal ricorrente.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Se l'annullamento non è più utile, l'illegittimità dell'atto può essere accertata soltanto in presenza di un interesse ai fini risarcitori; in sua assenza, il ricorso diviene improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile questione decisiva, assicurando previamente alle parti la possibilità di contraddire.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravviene una situazione che rende non più concretamente utile l'annullamento dell'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La conclusione dell'anno accademico cui si riferiva una domanda di visto per studio rende privo di utilità l'annullamento del diniego, se non è più possibile l'immatricolazione al corso e all'anno accademico originariamente considerati.
- Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se il ricorrente conserva un interesse ai fini risarcitori; in mancanza, deve dichiarare l'improcedibilità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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