Cassazione Penale, Ordinanza n. 18751/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorsi separati contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 19 maggio 2025, che le aveva ritenute responsabili per fatti di furto commessi il 12 aprile 2015 all'interno di un supermercato Conad di Cesena, in concorso tra loro. Nel ricorso nell'interesse della prima imputata si contestava, in modo ritenuto generico, la motivazione della decisione di merito sul giudizio di responsabilità per i capi a) e b), senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura. Nel ricorso dell'altra imputata si censurava invece la valutazione del riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari presso il supermercato, sostenendo che fosse stata erronea; inoltre si contestava la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il secondo perché mirava a una nuova valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, in presenza di motivazione della sentenza impugnata logicamente e giuridicamente corretta; infine ha ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali e alle modalità della condotta in concorso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo puntuale le ragioni della censura; la mera contestazione generica della motivazione non è sufficiente
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitare entro i criteri legali
la graduazione della pena deve essere effettuata considerando i criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza di merito deve essere specifica e autosufficiente: è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche o indeterminate, senza indicare gli esatti punti di dissenso.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non viziata da errori di diritto.
- La valutazione del riconoscimento dell'imputato e, più in generale, l'apprezzamento delle prove testimoniali e documentali appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti con una diversa lettura delle risultanze processuali.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto o sia manifestamente illogica la motivazione sui criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Una motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, di elementi rilevanti quali precedenti penali e modalità della condotta.
Come è indicizzato
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