Cassazione Penale, Sentenza n. 18857/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna in abbreviato per detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo, finalizzato al danneggiamento di un'autovettura avvenuto a Palmi il 7 luglio 2019. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza e fragilità del quadro probatorio, posto che la condanna si fonderebbe soprattutto su conversazioni intercettate e su presunzioni circa la localizzazione dell'utenza telefonica; 2) censura per il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 3) censura per il rifiuto della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente frammentassero indebitamente la valutazione probatoria, senza confrontarsi con l'intera motivazione di merito (che valorizzava convergenza e precisione degli indizi, nonché contatti di Trifiletti nella zona e nel tempo dell'attentato con persone connesse ai correi). I due motivi relativi alle misure alternative e alle attenuanti sono stati considerati generici e privi dell'indicazione del vizio di legge dedotto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in sentenza come parametro relativo al trattamento sanzionatorio (circostanza considerata nella valutazione complessiva della gravità del fatto), ossia come circostanza rilevante ai fini della determinazione della pena, così come emerge dall'apprezzamento del giudice di merito
Invocato per configurare la partecipazione di più soggetti (concorso di persone nel reato), in particolare sulla base delle conversazioni intercettate che collegano il ricorrente ad altri correi
Richiamata in relazione al divieto e alla sanzione per il possesso e l'uso illegale di esplosivi o ordigni; è la norma materiale che inquadra il tipo di condotta contestata (detenzione e porto di ordigno esplosivo)
Massime di principio
- La Corte di legittimità richiede che il ricorso di cassazione indichi specifici vizi di diritto: censure generiche o contestazioni meramente rivalutative del fatto risultano inammissibili.
- La valutazione probatoria fondata su un quadro di indizi convergenti (intercettazioni, localizzazioni temporali e contatti con terzi collegati ai correi) può legittimare una condanna anche in assenza di prova diretta, se la motivazione di merito ne dimostra gravità, convergenza e precisione.
- Non è sufficiente isolare o frammentare singoli elementi probatori per superare la valutazione globale del giudice di merito; il ricorrente deve mostrare errori logico-giuridici o violazioni di legge nella motivazione.
- Le doglianze aventi ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale o della sostituzione della pena devono indicare l'errore di diritto o la manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e, se ricorrente ritenuto colpevole di grave colpa nella lite, anche sanzioni pecuniarie accessorie (qui euro 3000 alla cassa delle ammende).
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