Sentenza del 29/05/2015 n. 11258 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che i canoni riscossi dall'Autorità Portuale per la concessione di beni del demanio marittimo dovessero essere assoggettati all'IVA. Secondo l'Amministrazione, l'Autorità Portuale avrebbe operato come soggetto passivo IVA e avrebbe avuto diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. L'Autorità Portuale ha resistito, sostenendo la natura pubblicistica e istituzionale dell'attività di concessione e proponendo un ricorso incidentale condizionato su questioni processuali e sanzionatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Autorità Portuale. Ha stabilito che le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici e che la gestione e concessione dei beni demaniali marittimi rientrano nelle loro funzioni istituzionali, esercitate nell'ambito di poteri pubblicistici e senza finalità di lucro. I relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA. La Corte ha inoltre richiamato la normativa sopravvenuta che conferma l'esclusione dall'IVA e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4, 10, comma 1, n. 8, e 19
Le disposizioni erano state invocate dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'assoggettamento a IVA dei canoni demaniali e la detraibilità dell'imposta sugli acquisti, ma la Corte ha ritenuto prevalente la natura istituzionale e pubblicistica dell'attività.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 6, 12, 18 e 20
"L'Autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria"
La legge qualifica le Autorità Portuali come enti pubblici non economici, attribuisce loro funzioni di gestione e coordinamento del porto sottoposte a controlli ministeriali e della Corte dei conti, nonché poteri di vigilanza e revoca sulle concessioni demaniali. Tali elementi dimostrano la natura pubblicistica dell'attività.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993
"Gli atti di concessione demaniali rilasciati dalle autorità portuali [...] restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"
La norma ha risolto in senso definitivo la questione, escludendo dall'IVA i canoni demaniali marittimi riscossi dalle Autorità Portuali e facendo perdere efficacia agli atti impositivi fondati sull'assoggettamento a IVA.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 4, n. 5
"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità"
Gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA quando operano nell'esercizio di poteri pubblicistici, anche se percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, salvo che l'esclusione determini distorsioni concorrenziali rilevanti.
Legge n. 154 del 1988, art. 9
È stata richiamata dall'Autorità Portuale con riferimento alla sanatoria e alle cause di non punibilità per le sanzioni, ma il relativo motivo è rimasto assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività di un ente pubblico sia soggetta a IVA non è sufficiente verificare che l'ente riceva somme dagli utenti: occorre accertare se agisca come operatore economico oppure nell'esercizio di poteri e funzioni istituzionali.
- Le concessioni di beni demaniali possono essere escluse dall'IVA quando l'ente concedente opera come autorità pubblica, è sottoposto a controlli pubblicistici, persegue finalità istituzionali e non agisce con finalità lucrativa.
- La qualificazione formale dell'ente deve essere valutata insieme alla natura concreta dell'attività, ai poteri esercitati, alle modalità di finanziamento e al grado di vincolatezza delle decisioni.
- La percezione di un canone non trasforma automaticamente l'attività pubblicistica in un'attività commerciale: il canone può rappresentare un'entrata connessa all'esercizio di una funzione pubblica e non il corrispettivo di una prestazione imponibile.
- In presenza di una normativa sopravvenuta interpretativa o chiarificatrice, questa può incidere anche sui giudizi pendenti, soprattutto quando conferma l'esclusione dall'IVA di una determinata categoria di entrate pubbliche.
- La decisione riguarda specificamente le Autorità Portuali e le concessioni di beni del demanio marittimo; per altri enti o altre concessioni occorre verificare caso per caso la natura pubblicistica dell'attività e l'eventuale incidenza sulla concorrenza.
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