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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14453/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Tre motivi: 1) errore aritmetico nella commisurazione della pena da parte del giudice di primo grado (il giudice aveva dichiarato di riconoscere le attenuanti generiche "nella massima estensione" ma ha operato una riduzione incongruente rispetto alla misura prevista); la Corte d'appello non si era pronunciata sul punto sollevato in appello; 2) nullità del dispositivo e contrasto tra dispositivo e motivazione (violazione dell'art. 546, comma 3 c.p.p.), con conseguente impossibilità di capire la volontà della Corte d'appello; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena, in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare elementi favorevoli rappresentati in appello (rispetto delle prescrizioni, attività lavorativa, stato di alterazione per stupefacenti, mancata volontà di allontanamento definitivo).

La decisione

Parziale accoglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: si è trattato di un evidente errore aritmetico del giudice di primo grado nella quantificazione dell'attenuante generica (dovente comportare una riduzione di un terzo, non di un quarto). La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rideterminato la pena finale in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (pena-base: un anno; ridotta a otto mesi per le attenuanti generiche; ulteriormente ridotta alla misura finale, secondo il calcolo indicato). I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo (presunta nullità del dispositivo) è stato considerato un refuso testuale che non pregiudica la decisione perché la motivazione chiarisce inequivocabilmente la volontà di conferma; il terzo è una censura di merito (valutazione comparativa di elementi di fatto) non sindacabile in questa sede e quindi inammissibile. La richiesta del Procuratore generale di inammissibilità non ha impedito la correzione dell'errore aritmetico.

Norme richiamate

  • art. 65, n. 3, cod. pen.

    L'attenuante generica riconosciuta "nella massima estensione" equivale, secondo la Corte, alla riduzione della pena nella misura di un terzo della pena-base; il giudice deve applicare tale misura e l'errato calcolo costituisce errore aritmetico correggibile

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata nella doglianza di nullità del dispositivo rispetto alla motivazione; la Corte chiarisce che un mero refuso nel dispositivo non determina nullità quando la motivazione manifesta in modo chiaro e inequivocabile la volontà dei giudici

  • art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di intervenire per annullare la sentenza limitatamente al punto interessato dall'errore aritmetico e, senza necessità di valutazione di merito, porvi rimedio, rideterminando la pena

  • art. 442, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma alla base della riduzione e della determinazione della misura della pena finale nel procedimento; nella sentenza è usato per giustificare la determinazione della pena nella misura indicata

Massime di principio

  • Se il giudice dichiara di riconoscere le attenuanti "nella massima estensione" va applicata la misura corrispondente prevista dalla legge (art. 65, n. 3 c.p.) e la corrispondente riduzione deve risultare aritmeticamente congrua; un errore di calcolo è un vizio correggibile in cassazione senza entrare nel merito
  • Un apparente contrasto tra dispositivo e motivazione (refuso testuale) non determina automaticamente la nullità della sentenza quando la motivazione esprime chiaramente e in modo ripetuto la volontà dei giudici; in tali casi la corte tende a privilegiare il contenuto motivazionale per accertare la reale volontà
  • Censure che consistono in valutazioni comparative di fatto (es. valutazione della particolare tenuità del fatto, della sospensione condizionale o del comportamento del condannato) sono di merito e, se non accompagnate da specifiche censure di illogicità, arbitrarietà o violazione delle regole di valutazione, risultano inammissibili in sede di legittimità
  • Quando si contestano valutazioni di fatto, è necessario indicare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe viziata da illogicità, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza; altrimenti la cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito
  • In presenza di un errore formale o aritmetico nella determinazione della pena, il rimedio più efficace è chiedere la correzione puntuale (anche in cassazione) indicando il calcolo corretto; la Corte di cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rideterminare la pena quando l'errore è evidente e non richiede valutazioni di merito

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