Cassazione Penale, Sentenza n. 43918/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare Nokia X6; censure principali: violazione e/o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., vizio di motivazione per presunta apoditticità nell'attribuire al ricorrente la disponibilità del cellulare, e richiesta di riconsiderazione dell'attendibilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato a supporto della sua buona fede
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate o improprie per questa sede: ha confermato che le valutazioni di fatto (inclusa la valutazione della prova e della attendibilità delle dichiarazioni) rientrano nel merito e non sono sindacabili in cassazione salvo vizi della motivazione; ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese e sottoscritte dall'imputato e ha condiviso la ricostruzione secondo cui i tabulati e l'abbinamento della SIM al dispositivo, unitamente all'incapacità del ricorrente di fornire spiegazioni plausibili sull'acquisto, consentivano di ritenere la consapevolezza della provenienza illecita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Norma che punisce la ricettazione; la Corte ha interpretato che per questo reato è sufficiente la consapevolezza della generica provenienza delittuosa della cosa (non è necessario conoscere i dettagli del furto)
Norma sul valore e valutazione delle prove; la Corte rileva che contestazioni sulla valutazione probatoria non costituiscono di per sé violazione di legge deducibile in cassazione, salvo che emergano vizi della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Disciplina le dichiarazioni rese dall'indagato; la sentenza afferma che le dichiarazioni spontanee rese e sottoscritte sono utilizzabili e hanno valore probatorio quando acquisite agli atti
art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità ai vizi della motivazione della sentenza di merito e stabilisce che solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione possono fondare il ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto assenti tali vizi
art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come destinataria di doglianze di violazione di legge; la Corte osserva che non sono ammissibili censure che, di fatto, chiedano la rivalutazione del materiale probatorio senza indicare un vizio motivazionale specifico
Norma procedurale richiamata per il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Consente alla Corte di Cassazione, ove dichiari inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione non si procede a una nuova valutazione delle prove di merito: le contestazioni sulla valutazione probatoria sono rilevabili solo se dal testo della sentenza emergono vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato e sottoscritte possono essere utilizzate come elemento di prova, anche nel rito abbreviato, se risultano dagli atti e sono acquisite nel processo.
- Per il reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della generica provenienza illecita della cosa; non è necessario che il ricettatore conosca le precise circostanze del furto.
- La mancanza di una spiegazione verosimile e verificabile circa l'acquisizione dell'oggetto illecito (ad es. incapienza delle indicazioni sul venditore o spiegazioni contraddittorie) può legittimamente consentire di desumere la conoscenza dell'origine delittuosa.
- Elementi indiziari concreti come l'abbinamento di tabulati e l'uso di una SIM intestata al soggetto sono idonei a collegare il dispositivo al ricorrente e a giustificare la valutazione di responsabilità a suo carico.
- Se si intende impugnare la motivazione di merito e la valutazione delle prove, il ricorso in Cassazione deve indicare specificamente e argomentare i vizi di mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione nella sentenza impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43825/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43827/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43829/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →