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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31591/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecco (giudizio abbreviato) per la presunta violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 8), contestata in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di permanere in domicilio nella fascia oraria 22:00-06:00 il 19 febbraio 2019. Il Procuratore ha dedotto che l'obbligo di rientro riguarda il domicilio previamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza e che la sentenza ha errato nella motivazione ritenendo insufficiente la prova del fatto perché l'imputato aveva acquisito successivamente un alloggio comunale e la sorella aveva riferito che si era trasferito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendo che la sentenza impugnata non abbia interpretato correttamente l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Ha affermato che l'obbligo di rincasare ad una certa ora va inteso rispetto al domicilio previamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza e che la mancata tempestiva comunicazione della variazione d'indirizzo integra la violazione indipendentemente dal fatto che l'interessato sia stato poi rinvenuto nel nuovo alloggio. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco in composizione monocratica, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (disciplinante la sorveglianza speciale)

    di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza

    L'obbligo di "rincasare" non va inteso come un generico divieto di uscire ma come obbligo di trovarsi nel domicilio previamente comunicato alle autorità; la mancata comunicazione tempestiva del nuovo domicilio costituisce autonomo elemento integrativo della violazione, indipendentemente dall'effettiva presenza successiva dell'interessato nel nuovo alloggio

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla sentenza impugnata in relazione alla possibilità di pronunciare l'assoluzione per insufficienza della prova quando non sia dimostrata la sussistenza materiale del fatto; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione probatoria del giudice di merito fosse errata con riferimento all'interpretazione della norma sostanziale applicabile

Massime di principio

  • L'obbligo di permanenza domiciliare notturna a carico del sorvegliato speciale riguarda il domicilio comunicato all'autorità di pubblica sicurezza: cambiare domicilio senza darne tempestiva comunicazione integra la violazione anche se il soggetto viene poi rinvenuto nel nuovo domicilio
  • La prova liberatoria per il sorvegliato consiste non solo nel dimostrare la presenza materiale in un alloggio diverso, ma anche, e soprattutto, nel provare di aver comunicato tempestivamente la variazione d'indirizzo alle autorità competenti (documentazione, notifica, testimoni, registrazioni)
  • Le autorità devono, se possibile, verificare tempestivamente le variazioni di domicilio segnalate o sospette mediante controlli locali diretti (Polizia Locale, verifiche urgenti) per evitare dubbi sulla sussistenza della violazione
  • Per il giudice di merito non è corretto declinare automaticamente la responsabilità sulla base del rinvenimento successivo nel nuovo domicilio: occorre accertare se sia stata data la "tempestiva notizia" all'autorità, conformemente al testo e alla ratio della norma
  • Per la difesa in casi analoghi la strategia pratica utile è conservare e produrre prove temporali della comunicazione (ricevute, mail, annotazioni di uffici di polizia, contratto con data certa antecedente agli accertamenti) e dichiarazioni che attestino la conoscenza preventiva da parte delle autorità locali

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