Cassazione Penale, Sentenza n. 18111/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di un'autovettura. I motivi di cassazione sostenevano: (i) travisamento della prova e difetto di elemento soggettivo, perché l'imputata non sarebbe stata a conoscenza dell'origine furtiva della vettura ricevuta dopo una riparazione; (ii) errata qualificazione del fatto, rilevando l'assenza del dolo specifico di riciclaggio e proponendo al più la mera ricettazione; (iii) alternativa riqualificazione in furto, sostenendo che la consapevolezza dell'origine furtiva implicherebbe partecipazione al furto; (iv) carenza di motivazione sulla mancata valutazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione (art.648-bis comma 3) e (v) esclusione ingiustificata dell'attenuante ex art.62, n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come riedizione di questioni di merito già decise in doppia conforme. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero manifestamente infondati, aspecifici e tendenti a riformulare una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che alcune questioni (es. natura dell'aggravante) non erano state sollevate in appello e pertanto non potevano essere dedotte ora. Quanto all'attenuante di cui all'art.648-bis comma 4, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui essa si applica solo se la pena prevista per il reato presupposto, anche considerando aggravanti, è inferiore a cinque anni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. c ed e; art. 606 comma terzo
Usato per rilevare i vizi di motivazione e per motivare l'inammissibilità dei motivi che ripropongono il merito; il ricorso deve individuare vizi di legittimità specifici e non limitarsi a nuove ricostruzioni fattuali
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni e sull'apprezzamento della testimonianza
Riferimento procedurale relativo ai mezzi di prova e alla loro valutazione in sede di merito
Citato nella discussione sul dolo e sulle sue modalità di manifestazione, con riferimento alla responsabilità penale
Norma relativa alla ricettazione, centrale nella qualificazione del fatto contestato
art. 648-bis c.p., commi 3 e 4
Riferimento alle ipotesi attenuate e all'attenuante speciale per il riciclaggio; la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui l'attenuante del comma 4 si applica solo se la pena per il reato presupposto, anche con aggravanti, è inferiore a cinque anni
Circostanza attenuante invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata correttamente esclusa dai giudici di merito e che la doglianza, come proposta in cassazione, fosse meramente ripetitiva
artt. 609 comma secondo e 616 c.p.p.
art. 609 comma secondo c.p.p.; art. 616 c.p.p.
Art.609 c.p.p. richiamato in combinato disposto con art.606 per escludere questioni non prospettate in appello; art.616 c.p.p. previsto per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile
Rilevato nel contesto del bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca solo vizi di legittimità e non può rivedere liberamente il merito o offrire una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che ripropongono questioni meramente fattuali già decise sono inammissibili
- Per essere accolto un motivo di cassazione che censuri la motivazione è necessario mostrare specifici vizi quali carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; critiche generiche o alternative ricostruzioni non sono sufficienti
- Questioni non sollevate in appello non possono generalmente essere dedotte in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non sia stato possibile dedurle in appello
- L'attenuante speciale prevista dall'art.648-bis comma 4 si applica solo quando, anche considerando le aggravanti, la pena prevista per il reato presupposto resta inferiore a cinque anni; tale valutazione richiede spesso un accertamento di merito che può non essere sindacabile in cassazione
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione, al pagamento di un'ammenda o somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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