Cassazione Civile, Ordinanza n. 13495/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori assunti dalla società resistente con contratti di lavoro a tempo parziale verticale (prestazione a tempo pieno per sei mesi l’anno) hanno impugnato la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda. In giudizio sostenevano che i contratti individuali non rispettassero l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, perché non indicavano in modo puntuale la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; inoltre deducevano che l’assegnazione al lavoro su turni diurni e notturni non poteva ritenersi legittima, poiché essi erano stati assunti con un orario fisso e non come lavoratori turnisti. Con il primo motivo lamentavano la falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, sostenendo che la clausola contrattuale non indicava i giorni della settimana e che, in realtà, la loro prestazione era distribuita su quattro giorni di servizio e due di riposo. Con il secondo motivo denunciavano la violazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 3 e 9 del c.c.n.l., deducendo che il contratto collettivo consentiva sì l’impiego del part-time in turni, ma imponeva che la collocazione temporale e gli schemi di turno fossero specificati nella lettera di assunzione; secondo i ricorrenti, la società aveva invece previsto solo una generica possibilità di turnazione residuale e aveva poi affidato la concreta programmazione a comunicazioni successive, annuali, inidonee a supplire alla mancata indicazione contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che, anche nei contratti di lavoro a tempo parziale verticale e anche quando sia previsto il ricorso al lavoro su turni, la legge e il contratto collettivo richiedono una puntuale indicazione, nel contratto individuale di assunzione, della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario; tale requisito non può essere soddisfatto da una generica clausola di rinvio alla possibilità di turni né da una programmazione successiva, neppure annuale. La sentenza d’appello è stata quindi cassata perché aveva considerato sufficiente la clausola contrattuale e la successiva programmazione della società, senza verificare la necessaria predeterminazione o oggettiva predeterminabilità dei turni e della collocazione oraria nel contratto di assunzione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000
"nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno"
La clausola impone che nel contratto individuale siano indicate in modo preciso le coordinate temporali della prestazione part-time; il requisito non è soddisfatto da indicazioni generiche o da programmazioni successive.
art. 3, punto 4, c.c.n.l.
"nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario... Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata... la prestazione a tempo parziale"
In caso di lavoro part-time in turni, la lettera di assunzione deve indicare puntualmente il collocamento orario nell’ambito del turno o gli schemi di turno; il rinvio a una programmazione successiva non basta.
art. 9, punto 4, c.c.n.l.
"il personale turnista" svolge le prestazioni in turni continui ed avvicendati con orario contrattuale di 40 ore settimanali realizzato con schema 4+2
La disciplina del personale turnista individua uno schema tipico di turnazione continua e avvicendata, distinto dal semplice rinvio generico ai turni nel part-time.
art. 9, punto 29, c.c.n.l.
"il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati"
Il part-time può essere impiegato in turni anche al di fuori dello schema del personale turnista, ma ciò non esonera dall’indicazione preventiva e puntuale delle concrete modalità di turnazione nel contratto.
art. 12 preleggi
Richiamato ai fini dell’interpretazione della disciplina legale e collettiva, in coerenza con il significato testuale e sistematico delle norme sul part-time.
Richiamati per l’interpretazione del contratto collettivo e delle clausole individuali secondo i canoni ermeneutici contrattuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciato in cassazione, per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale dell’ordinanza.
art. 36 Cost.
Richiamato in relazione alla funzione del part-time di consentire al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e un’esistenza libera e dignitosa.
art. 38 Cost.
Richiamato in relazione alla possibilità di costruire una posizione pensionistica adeguata attraverso più rapporti part-time.
Massime di principio
- Nel lavoro a tempo parziale la collocazione temporale della prestazione deve essere indicata nel contratto individuale in modo puntuale e non può essere rimessa alla sola discrezionalità organizzativa del datore di lavoro o a programmazioni successive.
- La legittimità del lavoro part-time su turni presuppone che il contratto, o per rinvio effettivamente determinabile, contenga le coordinate temporali della turnazione; un generico richiamo alla possibilità di lavorare "in turni" non soddisfa il requisito legale.
- Il lavoro part-time verticale non attenua l’esigenza di predeterminazione dell’orario: anche quando la prestazione si svolga a tempo pieno nei periodi di lavoro, resta necessario che il contratto individui giorni, settimana, mese, anno e, se del caso, gli schemi di turno.
- La successiva comunicazione aziendale dei turni non sana la mancanza, nel contratto di assunzione, della puntuale indicazione dell’orario richiesta dalla legge e dal contratto collettivo.
- In tema di part-time, la clausola contrattuale che consenta al datore di decidere in modo unilaterale tempi di utilizzazione del lavoratore è incompatibile con la funzione del rapporto, che è anche quella di garantire al dipendente la programmabilità del proprio tempo di vita.
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