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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04028/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto, quale fideiussore di un rapporto bancario, aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca creditrice, deducendo: incompetenza territoriale del giudice; mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della banca; errata quantificazione del credito; violazione di correttezza e buona fede per non avere la banca prima escusso una garanzia reale ritenuta capiente; illegittimità del recesso della banca dall'apertura di credito; nullità del contratto di fideiussione perché contenente clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI ritenuto illecito dalla Banca d'Italia per intesa anticoncorrenziale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per manifesta infondatezza, aggiungendo comunque varie ragioni di merito. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) erronea interpretazione della clausola di competenza territoriale; 2) violazione della disciplina antitrust e omessa considerazione della rimessione in termini sulle produzioni relative allo schema ABI; 3) violazione delle norme sulla forma scritta del contratto per mancanza di sottoscrizione bancaria; 4) errata quantificazione del debito per difetto di prova sull'invio/ricezione degli estratti conto e sulle modifiche unilaterali; 5) violazione di correttezza e buona fede per mancata escussione della garanzia reale; 6) illegittimità del recesso bancario per difetto di adeguate ragioni e per la presenza di altre garanzie patrimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla competenza territoriale, perché l'interpretazione del giudice di merito era plausibile e non censurabile in sede di legittimità come mera alternativa interpretativa. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la questione antitrust è rilevabile d'ufficio nei limiti delle prove acquisite, ma la censura era aspecifica e il ricorrente non aveva allegato e provato in modo adeguato quali clausole riproducessero i modelli ABI e quale fosse la decisività del profilo; inoltre, secondo le Sezioni Unite, la nullità investe solo le clausole corrispondenti all'intesa vietata, salvo diversa volontà comprovata. Il terzo motivo è stato respinto perché la produzione del contratto da parte di chi non l'ha sottoscritto equivale a sottoscrizione e, in ogni caso, si trattava di forma di protezione; la questione sulla riferibilità del contratto alla volontà dell'organo rappresentativo era nuova. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rilettura delle risultanze istruttorie e introduceva questioni nuove. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché non era stato pattuito alcun beneficio d'ordine e quindi la responsabilità era solidale; la eventuale esistenza di altra garanzia reale non incideva sul diritto del creditore di agire contro il fideiussore. Il sesto motivo è stato considerato in parte inammissibile e in parte infondato: per contestare il recesso bancario occorreva allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni della banca e la sufficienza della garanzia patrimoniale del debitore, onere non assolto; la presenza di fondi patrimoniali non mutava il quadro. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore della banca originaria e della cessionaria del credito.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevoli probabilità non impedisce il ricorso per cassazione sulla sentenza di primo grado solo nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Se l'ordinanza ex art. 348-bis condivide la decisione di primo grado ma aggiunge argomentazioni proprie, è comunque ammessa l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione; se le ragioni delle due decisioni coincidono sul fatto, tale possibilità è esclusa.

  • art. 2, comma 2, L. n. 287 del 1990

    Le clausole fideiussorie che riproducono lo schema di intesa vietata possono essere colpite da nullità parziale in quanto restrittive della concorrenza.

  • art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990

    La nullità derivante dall'intesa anticoncorrenziale opera sulle clausole che riproducono lo schema illecito, non necessariamente sull'intero contratto.

  • art. 101 TFUE

    Le clausole corrispondenti a intese restrittive della concorrenza possono essere nulle anche per contrasto con il diritto dell'Unione.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità è tendenzialmente parziale e travolge solo le clausole colpite, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda, altrimenti la censura è aspecifica.

  • art. 117 t.u.b.

    La questione della forma del contratto bancario è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto; la produzione del contratto da parte della banca può integrare la sottoscrizione richiesta.

  • art. 1326 c.c.

    La conclusione del contratto e la sua riferibilità alla volontà della parte sono escluse come questioni nuove se non dedotte nei giudizi di merito.

  • art. 1455 c.c.

    Per contestare il recesso della banca occorre allegare e provare l'irragionevolezza delle ragioni del recesso e la sufficienza della garanzia patrimoniale del cliente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della violazione; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa plausibile.
  • Quando si deduce la nullità di una fideiussione per conformità a modelli ABI ritenuti anticoncorrenziali, la censura deve essere specifica: occorre indicare le singole clausole riproduttive dello schema vietato, dimostrarne la rilevanza nel caso concreto e allegare/provare che, senza quelle clausole, il contratto non sarebbe stato concluso se si vuole sostenere la nullità dell'intero negozio.
  • La nullità delle fideiussioni 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale è, di regola, parziale e colpisce le sole clausole che riproducono quelle dell'intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà contrattuale.
  • La produzione in giudizio del contratto da parte del soggetto che non lo ha materialmente sottoscritto può valere, nel caso concreto, come manifestazione sufficiente della volontà contrattuale della parte, soprattutto quando si discute di una forma posta a protezione di una parte.
  • Le contestazioni sulla quantificazione del credito che richiedono una diversa lettura degli estratti conto o delle risultanze istruttorie non sono ammissibili in cassazione se risolvono in una mera rilettura del merito o introducono questioni non dedotte tempestivamente.
  • In assenza di un patto di beneficio d'ordine, il fideiussore risponde in via solidale e il creditore non è tenuto a escutere prima eventuali altre garanzie reali offerte dal debitore o dal garante.
  • Per contestare l'arbitrarietà del recesso bancario non basta invocare l'esistenza di altre garanzie: il debitore deve allegare e dimostrare l'irragionevolezza delle motivazioni del recesso e la sufficienza della propria garanzia patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoImpugnazioniProve
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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