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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13530/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un lavoratore aveva agito in primo grado chiedendo, in via di accertamento, che il rapporto formalmente intrattenuto con una società estera fosse ritenuto simulato e che il rapporto effettivo fosse invece quello subordinato alle dipendenze di una società italiana poi fallita, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibili le domande per sopravvenuto fallimento della società italiana; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le domande di accertamento fossero strumentali alla pretesa patrimoniale e quindi devolute al giudice fallimentare, non essendo emerso un autonomo interesse del lavoratore allo status. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancata concessione di termini a difesa sulla questione di improcedibilità rilevata d'ufficio; 2) violazione degli artt. 112 e 102 c.p.c. per avere il giudice ritenuto generica la domanda di regolarizzazione contributiva, sostenendo che fossero stati indicati conteggi, periodi, qualifica e CCNL; 3) violazione degli artt. 112, 409 e 433 c.p.c. per avere la Corte escluso l'autonomia delle domande di accertamento del rapporto e di regolarizzazione contributiva rispetto alla domanda di condanna economica, affermandone invece la loro pertinenza allo status del lavoratore e agli obblighi previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità ex art. 101, comma 2, c.p.c. perché la questione rilevata d'ufficio era di mero diritto, relativa agli effetti del fallimento sulla procedibilità, e non richiedeva nuove allegazioni o prove; ha ritenuto generica la domanda di regolarizzazione contributiva, poiché non specificava se si chiedesse il versamento dei contributi, la costituzione di rendita o il risarcimento del danno, né conteneva una domanda nei confronti dell'INPS; ha ribadito che spetta al giudice del lavoro la cognizione delle controversie sullo status del lavoratore, mentre appartengono al giudice fallimentare le controversie sui crediti da lavoro destinati al concorso, e ha ritenuto che nel caso concreto mancasse un autonomo e concreto interesse all'accertamento del rapporto verso la società fallita diverso dalla finalità di ottenere il pagamento di somme, devoluta alla procedura concorsuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto; non si applica alle questioni di mero diritto che non richiedono nuove allegazioni o prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La domanda deve essere esaminata nella sua effettiva specificazione; una domanda di regolarizzazione contributiva troppo generica può essere ritenuta inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.

  • art. 102 c.p.c.

    È richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. per censurare la pretesa genericità della domanda previdenziale e il difetto di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari.

  • artt. 409 c.p.c. e 433 c.p.c.

    Sono evocati per sostenere l'autonomia delle domande sul rapporto di lavoro e sulla regolarizzazione contributiva rispetto alla domanda patrimoniale, ma la Corte ribadisce che, se finalizzate al soddisfacimento di crediti, la cognizione spetta al giudice fallimentare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio e alla riserva della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. è configurabile solo quando la questione rilevata d'ufficio imponga alle parti nuove allegazioni, nuovi mezzi di prova o una diversa attività difensiva in fatto; non quando la questione sia di puro diritto e incida soltanto sulla qualificazione giuridica dei fatti già emersi.
  • Per dedurre utilmente la nullità della sentenza 'a sorpresa', la parte deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato preventivamente attivato.
  • Una domanda di regolarizzazione contributiva deve essere specifica quanto al petitum e alla causa petendi: occorre chiarire se si chieda il versamento dei contributi, la costituzione di rendita o il risarcimento del danno, oltre a curare il corretto contraddittorio con l'ente previdenziale quando la tutela richiesta lo imponga.
  • Nel rapporto tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, appartengono al giudice del lavoro le controversie sullo status del lavoratore e sulla corretta instaurazione, vigenza o cessazione del rapporto; appartengono invece al giudice fallimentare le domande volte all'accertamento di crediti di lavoro destinati a partecipare al concorso.
  • L'accertamento del rapporto di lavoro verso l'impresa fallita è devoluto al giudice del lavoro solo se sorretto da un interesse autonomo, concreto e attuale alla tutela dello status, non quando sia meramente strumentale alla pretesa di pagamento di somme da insinuare al passivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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